L’obbligo di rispettare le norme relative alle distanze legali tra le costruzioni edilizie, deve essere osservato tutte le volte in cui viene realizzata un’opera che presenti i caratteri della stabilità al suolo e della permanenza, ivi comprese anche le parti accessorie dell’edificio, quali le scale, le terrazze ed i corpi avanzati che, anche se non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere ed ampliare la consistenza del nuovo fabbricato.
Ciò in quanto si tratta di norme dettate non soltanto a tutela dei cosiddetti “rapporti di vicinato”, ma anche e soprattutto per finalità di pubblico interesse. Da ciò consegue che il proprietario di un immobile – in caso di inosservanza da parte del vicino delle dovute distanze legali – potrà esperire, ai sensi dell’art. 1170 c.c. l’azione di manutenzione, in quanto detta violazione costituisce una turbativa del possesso (Cassaz. Sent. N. 22414/27.12.2004).
L’esperibilità di detta azione di manutenzione è soggetta, però, al termine di un anno, che decorre dalla molestia o turbativa in atto.
Occorre anche ricordare che l’azione di manutenzione non è esclusa dall’ottenimento del permesso di costruire da parte dell’autore della turbativa, in quanto detto permesso concesso dal Comune fa sempre salvi i diritti dei terzi.