Economia

Legge di Bilancio 2021, principali disposizioni di natura fiscale

ROMA – È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021, ossia la Legge n. 178 dello stesso giorno. L’articolo 1 è composto di “appena” 1150 commi.
Diverse sono le disposizioni di natura fiscale e molte di queste riguardano l’Iva, alcune – peraltro – emanate in accoglimento delle legittime richieste di operatori pesantemente penalizzati dall’attuale situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19.

Tra tutte, per esempio, spicca quella che pone rimedio al problema di cui abbiano parlato dalla pagine di questo quotidiano il 19 dicembre scorso (LEGGI QUI), ossia del caos che c’era in materia di aliquota Iva in caso di asporto e servizio al tavolo per la ristorazione e per i servizi dei bar.
Nella nozione di “preparazioni alimentari” (punto 80 della parte terza della Tabella A del Dpr 633/72) soggette all’aliquota del 10%, infatti, con una disposizione di natura interpretativa, sono stati fatti rientrare, oltre alle cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, anche la consegna a domicilio e l’asporto. Per queste ultime operazioni, pertanto, si applica ora la stessa aliquota Iva del 10% già stabilita per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande (Art. 1 comma 40).

Avevamo pure evidenziato la confusione esistente in materia di aliquota Iva e dell’esenzione per alcune cessioni e per alcune prestazioni necessarie per combattere la pandemia. E fortunatamente la Legge di Bilancio estende fino a tutto il 2022 l’esenzione Iva, lasciando anche immutato il diritto a detrazione dell’imposta corrisposta “a monte”, per le cessioni di vaccini anti Covid e della strumentazione per diagnostica per Covid-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse, come la somministrazione del vaccino, l’esecuzione di tamponi e test (commi 452 e 453).

Un altro argomento di cui avevamo parlato è quello della “navigazione in alto mare, ai fini della non applicazione dell’Iva. Come già anticipato dalla pagine di questo quotidiano, sono stati indicati ora, con la necessaria precisione, i requisiti necessari affinché le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare siano considerate operazioni assimilate alle esportazioni, condizione indispensabile per l’applicazione della “non imponibilità” dell’Iva. Rivisto pure, così come già anticipato dalla pagine di questo quotidiano, il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia. Si attende, comunque, un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio (comma 708).

Al fine di contrastare le frodi attraverso l’attestazione di un falso plafond Iva, è stato introdotto un meccanismo automatico per bloccare le lettere d’intento rilasciate da falsi esportatori abituali, e più precisamente da quelli che risultano aver già emesso lettere false. è previsto comunque un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Ai fini della fattura elettronica, in presenza di una segnalazione negativa, il Sistema di interscambio impedisce automaticamente l’emissione della fattura con il titolo di non imponibilità Iva (comma 709).