Economia

Legge di bilancio 2022, le novità per lavoro e previdenza

Lavoro. Tra le novità della legge di bilancio 2022, è stata definita la proroga di agevolazioni in materia contributiva e permessi retribuiti. Cerchiamo di capire quali sono, chi riguardano e come ottenerli.

Decontribuzione per i lavoratori dipendenti (comma 121)

È  Prevista in via eccezionale la proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2022 al 31 dicembre  2022,  per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente,  con esclusione dei rapporti  di  lavoro  domestico,  è riconosciuto  un esonero sulla quota dei contributi previdenziali  per  l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico  del  lavoratore  di  0,8  punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo  mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre, del rateo di  tredicesima, il limite massimo annuo, di conseguenza, è di 34.996,99 euro, dato da € 2.692 x 13.

Tenuto  conto  dell’eccezionalità  della misura in discorso, resta  ferma  l’aliquota  di  computo delle prestazioni pensionistiche /(tale aliquota è fissata al 33%. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre  per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS essa è fissata al 20%.)

Permessi per i lavoratori padri (comma 134)

Dall’anno 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, è aumentata di quattro giorni che possono essere goduti anche in via non consecutiva. Inoltre lo stesso padre lavoratore dipendente può astenersi per un  periodo  ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua  sostituzione  in relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a quest’ultima.. Le stesse agevolazioni si applicano al padre adottivo o affidatario.

I permessi in argomento sono regolati come appresso si dirà.

Ambito di applicazione del congedo del padre

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

La fruizione, da parte del padre,  del  congedo  facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla  scelta della madre lavoratrice di  non  fruire  di  altrettanti  giorni  del proprio congedo di  maternità, con  conseguente  anticipazione  del termine finale del congedo post-partum della madre per un  numero  di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre..

Il congedo facoltativo è fruibile dal padre   anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre  

Il padre lavoratore dipendente  ha  diritto,  per  i  giorni  di congedo a  un’indennità giornaliera  a  carico  dell’INPS,  pari  al  100% della retribuzione corrisposta.

Con riferimento al  trattamento  normativo  e  previdenziale  si applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di   congedo di paternità.

Modalità di fruizione

In relazione al congedo di cui qui si dice, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni  in  cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici  giorni,  ove possibile in relazione all’evento  nascita,  sulla  base  della  data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può  essere sostituita  dall’utilizzo,  ove  presente,  del  sistema  informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore  di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso  i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.

Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del  congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni  equivalente  a quello fruito  dal  padre,  con  conseguente  riduzione  del  congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

I presenti congedi non possono essere frazionati ad ore.

Decontribuzione lavoratrici madri (comma 137)

In via sperimentale, per l’anno 2022,  è riconosciuto  nella misura del 50%  l’esonero per  un  anno  dal  versamento  dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri  dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto  di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere  dalla  data  del  predetto rientro.  Resta  ferma  l’aliquota  di  computo   delle   prestazioni pensionistiche.

Decontribuzione per chi assume apprendisti (comma 645)

Per i contratti  di  apprendistato  di  primo  livello  per  la qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del  100 %  con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo restando il livello di aliquota  del  10%  per i  periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Salvatore Freni