Lavoro. Tra le novità della legge di bilancio 2022, è stata definita la proroga di agevolazioni in materia contributiva e permessi retribuiti. Cerchiamo di capire quali sono, chi riguardano e come ottenerli.
È Prevista in via eccezionale la proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, il limite massimo annuo, di conseguenza, è di 34.996,99 euro, dato da € 2.692 x 13.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura in discorso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche /(tale aliquota è fissata al 33%. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS essa è fissata al 20%.)
Dall’anno 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, è aumentata di quattro giorni che possono essere goduti anche in via non consecutiva. Inoltre lo stesso padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.. Le stesse agevolazioni si applicano al padre adottivo o affidatario.
I permessi in argomento sono regolati come appresso si dirà.
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre..
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione corrisposta.
Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità.
In relazione al congedo di cui qui si dice, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
I presenti congedi non possono essere frazionati ad ore.
In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 % con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Salvatore Freni