Fisco

Liti fiscali, cos’è la conciliazione giudiziale agevolata

ROMA – Come è noto, tra le diverse forme di definizione agevolata delle controversie tributarie, comprese quelle già incardinate presso le Corti di Giustizia Tributaria, la Legge 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio per il 2023), all’articolo 1, commi da 206 a 212, ha previsto, per le liti nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 15 febbraio 2023, presso le Corti di Giustizia di primo e di secondo grado, ed in alternativa alla definizione (pure agevolata) delle controversie fiscali prevista dai precedenti commi da 186 a 205 (ossia quella che prevede il pagamento del tributo in relazione allo stato del giudizio), un “accordo conciliativo” (come quello di cui all’articolo 48 del Decreto Legislativo 546/92), ossia una “conciliazione fuori udienza”.

Tale definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo conciliativo, che deve avvenire entro il 30 settembre 2023, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Così come risulta dalle disposizioni di legge e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, anche quelle riguardanti la conciliazione “ordinaria”, compresa la circolare n. 38/E del 2015, la conciliazione giudiziale agevolata si applica ai ricorsi notificati al 15 febbraio 2023, ancorché non sia ancora intervenuta la costituzione in giudizio; può essere proposta dal ricorrente, costituitosi in giudizio per controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione; si applica alle liti pendenti al 15 febbraio 2023 in secondo grado purché entro la medesima data l’appello sia stato notificato alla controparte; si applica anche alle proposte conciliative presentate prima del 1º gennaio 2023, purché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023; non si applica alle controversie aventi per oggetto sole sanzioni; non si applica alle controversie aventi per oggetto dinieghi espressi o taciti di rimborso e atti di mera riscossione.

Il vantaggio principale della conciliazione giudiziale agevolata sta nel fatto che, a prescindere alla riduzione del tributo a seguito dell’accordo col fisco, le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale, ossia in una misura notevolmente inferiore a quella prevista per la conciliazione giudiziale ordinaria di cui al citato articolo 48 del D.Leg/vo 546/92.
Dalle somme dovute a titolo di conciliazione, comunque, il contribuente può portare in diminuzione eventuali somme versate a titolo di iscrizione provvisoria ed ha pure la possibilità di ottenere il rimborso dell’eventuale eccedenza tra quanto già versato in pendenza del giudizio e quanto dovuto per la conciliazione agevolata.

Il versamento delle somme complessivamente dovute a seguito dell’accordo (non è ammessa la compensazione), può avvenire in unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione, oppure in modo rateale, con un massimo di venti rate, col pagamento della prima rata sempre entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e la somma rimanente in rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

L’Agenzia delle Entrate, sull’argomento, ha emanato la circolare n. 9/E del 19 aprile 2023. L’Agenzia, più in particolare, citando anche la precedente circolare n. 38 del 2015, ha fornito importanti chiarimenti sia con riguardo ai presupposti per l’applicazione della conciliazione, sia con riguardo alle modalità di pagamento delle somme dovute.

L’Agenzia ha precisato, tra l’altro, che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni di cui al comma 207, per cui, al ricorrere di tale ipotesi, l’ufficio competente provvede “all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.

Sempre secondo l’Agenzia, la decadenza, prevista dal comma 209, dal beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo comporta, altresì, nella fase di recupero delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, l’applicazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista dal citato articolo 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero il quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e il cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.