In maniera “logica” i giudici di merito hanno stabilito che Veronica Panarello – accusata di aver ucciso il figlioletto di otto anni Loris Stival strangolandolo con delle fascette, il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina nel ragusano – “non versava in stato confusionale, come la stessa ha cercato di far credere, ma, al contrario, era perfettamente cosciente e orientata nell’attività di eliminazione delle tracce del commesso reato e di depistaggio delle indagini”.
Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni contenute nel verdetto 882, appena depositato, relativo all’udienza svoltasi lo scorso 21 novembre davanti alla Prima sezione penale, conclusasi con il rigetto del ricorso della difesa della Panarello contro la condanna a 30 anni di reclusione inflittale dalla Corte di Assise di Appello di Catania nel 2016.
Anche in primo grado, con rito abbreviato, il Gup del Tribunale di Ragusa le aveva dato 30 anni per l’omicidio aggravato del piccolo e l’occultamento aggravato del cadavere di Loris gettato nel canalone del Vecchio Mulino, escludendo la premeditazione, oltre alla condanna a risarcire le parti civili costituitesi. Si tratta dei suoceri Andrea Stival – ingiustamente calunniato dall’imputata – e Pinuccia Aprile, e dell’ex marito Davide Stival, in giudizio anche in rappresentanza del figlio minore Diego.
Ad avviso dei supremi giudici, non meritano obiezioni le conclusioni raggiunte dai magistrati di primo e secondo grado per cui le diverse versioni fornite dalla Panarello “contraddittorie e contrastanti tra loro” non sono “in alcun modo riconducibili ad alcun disturbo o disfunzionamento cerebrale, del quale comunque non vi è alcuna evidenza scientifica e oggettiva, ma costituiscono piuttosto i tasselli di una deliberata e dolosa strategia manipolatoria e falsificatrice della realtà in un’ottica di adeguamento progressivo della propria linea difensiva alle diverse emergenze procedimentali che via via si sono succedute”.
Insomma l’imputata non soffre di “alcun disturbo del contatto con la realtà, nessun disturbo ideativo o percettivo (deliri, dispercezioni, trasfigurazioni della realtà su base psicopatologica) in grado di interferire sulla sua capacità di intendere, nè con riferimento all’attualità e neppure all’epoca dei fatti”.
Emerge solo “una certa dose di impulsività, di labilità emotiva, peraltro poco significativa sul piano clinico”. In linea generale – ricorda la Suprema Corte rifacendosi a quanto delineato dalle perizie e dal dibattimento – non si è osservato nulla “che testimoni incapacità al controllo pulsionale, come il lungo periodo di osservazione detentiva, trascorso in un contesto ambientale peraltro difficile, dimostra: in specie non emergono irregolarità del comportamento su base impulsiva o violenta”.
Si è trattato di un delitto commesso con “dolo d’impeto”, il movente rimane sconosciuto. Ad agire è stata una giovane madre che ha una personalità con “tratti istrionici” e comportamenti appartenenti a una dimensione “tra il manipolativo e il recitativo”.