È necessario essere chiari: l’obiettivo primario della “lotteria degli scontrini” è il medesimo dello scontrino elettronico, ossia quello di contrastare, o perlomeno ridurre, l’evasione fiscale.
Esperimenti significativi sono già stati raggiunti dai Paesi d’Europa nei quali è stata introdotta da tempo, come a Malta e nel Portogallo.
La logica è evidente, perché il contribuente sarà motivato direttamente a richiedere lo scontrino all’esercente proprio grazie alla possibilità di partecipare all’estrazione di premi d’importo rilevante.
Il Governo, anche con questa iniziativa, mira a incoraggiare i pagamenti tracciabili, ma sarà possibile partecipare alla “lotteria degli scontrini” anche con pagamenti in contante.
Quanto si vince?
Per i consumatori saranno effettuate quindici estrazioni settimanali per un premio da venticinquemila euro-
Ci saranno poi dieci estrazioni mensili per un premio da centomila euro.
Infine è prevista un’estrazione annuale per un premio da cinque milioni di euro.
Il ruolo attivo del consumatore
Ruolo attivo e di primo piano è attribuito al consumatore e proprio sul gioco del dell’interesse personale che si basa la novità.
A fornire tutte le istruzioni per la sua applicazione è il provvedimento delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane del 6 marzo 2020.
Non tutti potranno partecipare alla “lotteria degli scontrini” ma esclusivamente i contribuenti maggiorenni e residenti in Italia.
Per ogni scontrino elettronico, relativo a spese per almeno un euro, i contribuenti potranno concorrere all’assegnazione di premi il cui importo massimo è di cinque milioni.
L’avvio in ritardo
Anche se inizialmente l’avvio della “lotteria degli scontrini” era indicato per il primo gennaio 2021, è stato annunciato uno slittamento di qualche settimana perché il Decreto milleproroghe ha affidato la definizione della data a un provvedimento delle Agenzie delle dogane e dei monopoli e delle entrate”.
Il ritardo, peraltro, permetterà ai commercianti di provvedere all’adeguamento del software del registratore di cassa telematico.
Come funziona
Dal primo dicembre scorso è possibile richiedere il codice per partecipare alle estrazioni che prevedono premi che vanno da venticinquemila a cinque milioni di euro.
Per ottenere il codice – alfanumerico a barre, è generato a partire dal codice fiscale – è necessario accedere al portale predisposto e gestito dall’Agenzia delle Dogane e che contiene tutte le indicazioni utili per capire come funziona la “lotteria degli scontrini”.
Il codice lotteria
Grazie alla registrazione sarà possibile ottenere il proprio “codice lotteria” e si avrà diritto a un biglietto virtuale per ogni euro speso.
L’accesso non richiede alcuna informazione oltre al proprio codice fiscale.
Il sistema, dunque, genererà il “codice lotteria personale” da stampare o memorizzare sul proprio smartphone per poi mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto.
In questo modo lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.
L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti i in quanto al sistema giungono solo dati riguardanti l’importo, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il codice lotteria.
In questo modo né l’esercente né altri potranno risalire al consumatore per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.
Non saranno validi, ai fini della lotteria, gli scontrini di acquisti effettuati online o per attività d’impresa, arte o professione, così come quelli di farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari, qualora fosse richiesta una detrazione o deduzione fiscale”.
È più che mai evidente che il ruolo fondamentale per la buona riuscita della lotteria degli scontrini è affidato ai commercianti.
Se il commerciante rifiuta di comunicare il codice
Ma cosa succede se il commerciante rifiuterà di comunicare il codice lotteria dell’acquirente?
Nella sua prima versione, l’articolo 20 del “Decreto Fiscale 2020” stabiliva che “L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”, ma la sanzione è stata eliminata nel corso della conversione in legge del Decreto Fiscale e sostituita nella possibilità per il cliente di segnalare all’Agenzia delle Entrate il comportamento scorretto dell’esercente.
I commercianti e gli artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno quindi essere inseriti nelle liste dei “contribuenti a rischio evasione”, ossia il tutto si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco.
Sarà sufficiente?
Premi anche per i commercianti
Si ritiene di sì perché gli stessi commercianti parteciperanno, aderendo, a specifiche estrazioni anche per i negozianti che concorreranno all’assegnazione di premi con un importo di ventimila euro al mese oltre a un maxi premio annuale di un milione.
A patto di utilizzare strumenti per i pagamenti tracciabili.
Roberto Greco