Cronaca

Niente permesso premio al boss Graviano, la Cassazione: “Non collabora”

Negato il “permesso premio” al boss Filippo Graviano perché “non collabora con gli inquirenti”. Lo ha confermato la Cassazione (con la sentenza 41329), sulla decisione già pronunciata dal Tribunale dell’Aquila.

La regolare condotta carceraria e la laurea magistrale presa in carcere, non sono bastate ad aprire le porte della cella al capomafia, tra i mandanti delle stragi del ’92 e ’93, condannato all’ergastolo per l’uccisione di Don Pino Puglisi.

Perché il boss Graviano non ha ottenuto il permesso premio

La mancata collaborazione con gli inquirenti impedisce di ottenere un permesso premio al boss Filippo Graviano.

Graviano, classe ’61 è in carcere dal 1994 sottoposto al regime “differenziato”

La buona condotta e la laurea non bastano per “graziare” il boss

Le porte della cella per il capomafia, tra i mandanti per le stragi del ’92 e del ’93, condannato all’ergastolo anche per l’uccisione di don Pino Puglisi, resteranno chiuse, malgrado “la regolare condotta carceraria e il percorso scolastico”.

La prima sezione penale della Suprema corte ha, infatti, considerato corretta l’ordinanza con la quale i giudici abruzzesi, il 9 febbraio 2022, avevano respinto la domanda per accedere al beneficio fatta da Filippo Graviano, chiarendo che “il detenuto aveva sottoscritto una dichiarazione di dissociazione, cui non aveva fatto seguito una collaborazione con gli inquirenti”.

La difesa ha fatto ricorso, la Cassazione risponde

Contro la decisione, la difesa ha fatto ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 30ter dell’ordinamento penitenziario che regola la concessione dei permessi premio.

La Cassazione ha però chiarito che “l’istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell’andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell’obiettivo rieducativo”.

Tuttavia, nel caso di Graviano, secondo i supremi giudici, il Tribunale di sorveglianza “ha dato conto della valutazione negativa compiuta, giustificandola con motivazione in questa sede non censurabile”.