Dalla parte dei cittadini

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Il mantenimento dei figli è sempre un problema d’attualità nella separazione dei coniugi, motivo per cui nel corso del giudizio di separazione, ed anche dopo, possono sorgere degli avvenimenti che sembrano semplici e risolubili, invece sono oggetto di sentenze che, a volte, sono diverse l’una dall’altra. Il caso che ci riguarda si riferisce ad un figlio maggiorenne che, avendo compiuto gli anni diciotto, chiede al genitore (padre) – obbligato al versamento dell’assegno – che quest’ultimo dopo la sua maggiore età venga corrisposto direttamente a lui e non più alla madre, che lo aveva richiesto quando il figlio era minorenne, per cui il padre doveva inviarlo direttamente alla madre affidataria, con la quale il figlio vive.

I genitori però, privatamente, si mettono d’accordo sul fatto che l’assegno di mantenimento del figlio – essendo ormai quest’ultimo maggiorenne – venga corrisposto direttamente allo stesso. Tutto sembra filare liscio fino a quando la madre, in base all’originario provvedimento di mantenimento stabilito dal Tribunale – facendo marcia indietro in relazione all’accordo privato sottoscritto dai due coniugi – chiede al marito che l’assegno per il figlio maggiorenne venga corrisposto direttamente a lei e non direttamente al figlio. Il padre si rifiuta di farlo e la moglie la cita in giudizio.

Ebbene, il Tribunale Civile statuisce che – anche se il figlio è divenuto maggiorenne – l’assegno originario stabilito dal Tribunale a favore del figlio (ora maggiorenne) – per essere inviato direttamente a quest’ultimo – necessità di un altro provvedimento dello stesso Tribunale, che modifichi quello originario. Infatti, gli accordi privati tra i coniugi, che riguardino i rapporti con i figli non sono giuridicamente validi, se essi non vengono confermati dal Tribunale con un nuovo provvedimento, che sostituisce quello antecedente.