Trapani

Marsala, norme sulla sicurezza per il 1° Maggio

MARSALA – Il provvedimento cittadino del sindaco Massimo Grillo che è stato in vigore in occasione delle festività del 25 Aprile, sarà valido anche per il primo Maggio.

Con questo provvedimento è stata disciplinata a Marsala – nelle giornate del 25 e 30 Aprile e lo sarà anche in quella del primo Maggio – la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche/superalcoliche, sia in forma fissa che itinerante.

In tutto il territorio comunale, tali attività saranno pertanto consentite esclusivamente all’interno dei locali o degli spazi pubblici assegnati, con conseguente divieto di detenzione e consumo in luogo pubblico delle suddette bevande, incluse quelle dispensate da distributori automatici.

Tra l’altro, le giornate festive e le rispettive vigilie sono momenti di aggregazione che vanno tutelati, salvaguardando altresì il decoro dei luoghi dove spesso insistono beni architettonici.

Il sindaco Grillo ha dichiarato in merito: “L’obiettivo è quello di prevenire incresciosi episodi connessi alla movida e alla sicurezza urbana, tenuto conto che il consumo di alcol è causa di comportamenti violenti, spesso associati a disturbo della quiete pubblica e a ubriachezza molesta”.

L’ordinanza sindacale è stata affronta anche la questione del rispetto dei limiti della diffusione musicale sia dal vivo che riprodotta. Questa, sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, potrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 01 del giorno successivo, al fine di salvaguardare la quiete pubblica e rispettare il diritto al riposo notturno dei residenti.

Si evidenzia, come è stato riportato nel provvedimento sindacale, che la diffusione sonora incontra ulteriori limitazioni e restrizioni ove praticata in zone sottoposte a speciali norme di tutela ambientale (per esempio le Zone Sic).

Queste clausole sono state condivise anche con le Autorità preposte che, in atto, hanno intrapreso i dovuti controlli.

Le violazioni ai divieti imposti dall’ordinanza sindacale, possono comportare la sospensione dell’attività commerciale anche fino a sette giorni.