Trapani

Mazara del Vallo, stretta del Comune sulla movida

MAZARA DEL VALLO – È in vigore dagli scorsi giorni e per tutta la durata dell’anno 2024, la nuova ordinanza sindacale sulla cosiddetta movida. In particolare, l’ordinanza prevede nuove regolamentazioni e obblighi da osservare per quanto riguarda la vendita di bevande alcoliche e le emissioni sonore.

Nuove regole per la movida di Mazara del Vallo

In tutto il territorio comunale, dalle ore 22 di ogni giorno fino alle ore 06 del giorno successivo, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico – di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici.

È vietato, altresì, la vendita dalle ore 22 di ogni giorno fino alle ore 06 del giorno successivo, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food. I divieti non si applicano all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; circoli privati; attività artigianali; attività di commercio; distributori automatici;

Per quanto riguarda le emissioni sonore

Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia a) e b) di cui all’art. 5 comma I della Legge 25 agosto 1991, n. 287, sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta a nuove limitazioni orarie.

Nella giornate di ogni settimana che vanno da domenica a giovedì, compresi festivi e prefestivi, le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 00,30 del giorno successivo, e prodotte, comunque, nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; nelle giornate di venerdì e sabato di ogni settimana le emissioni sonore dovranno, invece, cessare improrogabilmente alle ore 01,30 del giorno successivo.

Unica eccezione è la settimana di ferragosto, da lunedì 12 a domenica 18 agosto, durante la quale le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 02 del giorno successivo. Resta vietato, in tutto il territorio comunale, ogni tipo di diffusione musicale sia all’aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01 e le ore 07 e nella fascia oraria compresa tra le ore 14 e le ore 16 di ogni giorno.
In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l’osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono per il Comune una condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del Dpcm 16/04/1999 n.215.

Le istanze di autorizzazione per le manifestazioni ed eventi con diffusione di musica dovranno pervenire al Suap della Città di Mazara del Vallo tramite Pec all’indirizzo suap@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it” entro e non oltre le ore 11 del terzo giorno antecedente la manifestazione o l’evento con diffusione di musica o l’ utilizzo di strumenti musicali.

Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale (quindi non in via Pec), non saranno prese in considerazione. Inoltre, gli esercenti titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell’atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.