L’istituto cautelare del fermo amministrativo colpisce la generalità dei beni mobili registrati (leggasi auto, moto e motoscafi).
In ogni caso, il fermo dev’essere preceduto da una preventiva comunicazione con la quale l’ente creditore (il più delle volte l’Agenzia delle Entrate) intima al debitore, proprietario ad esempio di un’auto, a pagare le somme dovute entro il termine di giorni 30 dalla relativa notifica.
Avverso la stessa, il debitore – che ha subito il fermo amministrativo dell’auto – può opporsi se egli, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, fornisce la prova che il bene sottoposto al fermo appartiene ad uno di quei beni necessari all’attività d’impresa o della professione da lui svolta.
L’autovettura, infatti, per essere un bene strumentale deve rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell’attività o della professione, ritenendo come tali quelli assolutamente necessari all’esercizio dell’attività, posto che in assenza di questi strumenti l’attività o la professione non possono essere esercitate.
Il contribuente, pertanto, deve fornire, al Giudice di Pace, la prova che il bene (auto) – che s’intende sottoporre a fermo amministrativo – è effettivamente indispensabile per l’esercizio dell’impresa o della professione. Poiché a volte l’autovettura viene adoperata dal debitore anche per uso privato, spetta allo stesso dimostrare che il veicolo viene utilizzato soprattutto per l’attività o la professione che egli svolge.
Sarà quindi il Giudice, nel suo potere discrezionale, che stabilirà quale sia e se esista in concreto l’ indispensabilità dell’utilizzo del bene da sottoporre a fermo amministrativo.