ROMA – È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale numero 49 del 28 febbraio 2024, l’ultimo giorno utile prima della decadenza del provvedimento legislativo, la legge numero 18 del 23 febbraio 2024, conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe, ossia il Dl 215 del 30/12/2023. Analizziamo le importanti novità della legge.
Si ricorda, intanto, che con l’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, è stata prevista la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’Agenzia delle Entrate e affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. La norma prevedeva la definizione col pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, ovvero il pagamento dilazionato, con interessi del 2%, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive. Originariamente le prime due rate scadevano rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Poi il versamento è slittato al 18 dicembre 2023. La prima e la seconda rata, comunque, dovevano, e devono ancora, essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute per l’intera definizione agevolata, mentre le restanti rate invece sono tutte di uguale importo.
Ora, con la citata legge di conversione (art.1 che inserisce l’articolo 3 bis nel Dl 215/23), è stato previsto un ulteriore slittamento al 15 marzo 2024 del versamento delle prime tre rate, compresa quella che scade il 28 febbraio 2024, necessarie per mantenere i benefici dell’anzidetta “Rottamazione quater”. Conseguentemente, il mancato o insufficiente pagamento delle prime citate tre rate non comporta la decadenza dalla definizione in argomento se il versamento avviene entro il prossimo 15 marzo.
Altra importante novità di natura fiscale (art.1 legge di conversione, che inserisce all’articolo 3 il comma 12-undecies) è quella che estende i benefici previsti dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 197 del 29 dicembre 2022), consentendo di estendere anche all’annualità 2022 il beneficio già previsto per le dichiarazioni dei redditi fino al 2021. La norma (art. 1 della legge di conversione che modifica l’articolo 1 della legge 197/2022 – al comma 12-undecies) consente ora, anche per le dichiarazioni dei redditi riguardanti l’annualità 2022, purché sia stata presentata una valida dichiarazione e le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento, di fare emergere eventuali redditi non dichiarati con l’applicazione delle sanzioni ridotte a 1/18.
Si tratta di una sorta di ravvedimento speciale, con il pagamento che deve avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2024, oppure in quattro rate, la prima con scadenza il 31 marzo, la seconda, la terza e la quarta rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre dell’anno in corso (2024).
E ancora, in base a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge in parola, anche per il 2024 tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria, come gli operatori sanitari per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di soggetti privati, continuano a restare dispensati dalla fatturazione elettronica.