ROMA – Come annunciato dal ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che intendono costituirsi o trasformarsi in società benefit potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Mise.
Come stabilito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.
Le società Benefit (in Italia oltre 1400 società benefit, secondo quanto dichiara Assobenefit) sono una forma giuridica d’impresa che persegue, impegnandosi nel proprio Statuto costitutivo, sia obiettivi economici che precise finalità di beneficio comune. Possono essere Società Benefit imprese di ogni settore industriale o merceologico, dall’agricoltura all’industria metalmeccanica, dall’editoria alla consulenza, dall’impresa di costruzioni a quella tecnologica, dall’industria energetica alla moda. La principale peculiarità della società Benefit è che, nonostante persegua lo scopo di lucro (che rappresenta la sua sostenibilità economica), affianca allo stesso uno o più scopi ‘benefit’, cioè sociali o di pubblica utilità.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza: sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del decreto rilancio – fino al 31 dicembre 2021; disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia; si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
L’agevolazione, come detto, è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 50% delle spese ammissibili. L’agevolazione massima concessa a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Secondo quanto disposto nel decreto rilancio rientrano tra quelle ammissibili: le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese; le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.