PALERMO – I consumatori hanno diritto di scegliere e acquistare autonomamente il modem che preferiscono utilizzare. Questo è quanto era già stato sancito dalla delibera numero 348/18 dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), entrata in vigore già a fine 2018. Eppure, ancora oggi non sono poche le compagnie telefoniche che impongono il sostegno di costi aggiuntivi a discapito del consumatore: in particolare, i casi più frequenti sono quelli di operatori che inseriscono automaticamente nei loro contratti l’obbligo di noleggio o di acquisto del modem. Addirittura quando si verifica il recesso anticipato dal contratto consegue l’addebito in unica soluzione dell’importo precedentemente rateizzato, anche nei casi in cui il recesso è avvenuto in seguito a modifiche contrattuali: in casi del genere, si procede chiedendo lo storno totale dell’importo del modem a seguito della restituzione dello stesso all’operatore.
Secondo quanto previsto dalla direttiva Agcom, gli utenti nel momento in cui optano per una tariffa proposta da una compagnia telefonica, non hanno l’obbligo di comprare o prendere in comodato d’uso il modem proposto dall’operatore, ma possono decidere di comprarlo autonomamente, per esempio andando presso un negozio di fiducia. In questo caso, naturalmente, i costi di installazione e di manutenzione rimarrebbero a carico del consumatore.
Se l’utente sceglie un modem differente rispetto a quello indicato dalla compagnia telefonica, quest’ultima non potrà rifiutare di effettuare il collegamento terminale alla rete se l’apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né potrà imporre all’utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, né tanto meno potrà inibire l’utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta.
Inoltre, gli operatori devono assicurare la diffusione di informazioni utili sulle specifiche e i parametri che il cliente deve seguire per accedere alla rete internet e configurare il modem o il router che ha acquistato da altri canali. Mentre nel caso in cui gli operatori promuovano servizi integrati di accesso a internet tramite offerte in abbinamento con il modem, sarà necessario separare nei documenti di fatturazione il costo dell’apparecchio da quello di installazione, manutenzione ed assistenza; inoltre, sarà anche necessario mettere a disposizione un’offerta alternativa che non includa la fornitura dell’apparecchio.
In generale, dunque, è necessario prestare la massima attenzione al contratto proposto dalle compagnie telefoniche. Sia che si tratti di Adsl che di fibra ottica, prima di firmare il contratto è opportuno accertarsi lo storno totale dell’importo del modem a seguito della restituzione dello stesso all’operatore. In Italia, sono pochi i casi in cui quanto previsto dalla direttiva viene preso alla lettera. Accade molto più spesso, invece, che la scelta a cui ha diritto il consumatore si trasformi automaticamente nell’obbligo di acquistare o prendere in noleggio un modem dalla stessa compagnia telefonica con cui è stato firmato il contratto per l’attivazione di internet.