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Multa per eccesso velocità da autovelox non omologato: sì al ricorso

È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” che però non è “omologato“. La Corte di cassazione lo ha stabilito con la sentenza n. 10505/2024. Quest’ultima respinge il ricorso del Comune di Treviso che affermava la validità del verbale per un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in una strada con limite a 90. L’infrazione era stata rilevata da un apparecchio Red & Speed-Evo-L2 non omologato ma approvato.

Multa annullabile, “approvazione” e “omologazione”: possibilità di ricorso

Il Ministero delle Infrastrutture ha sempre affermato che “approvazione” e “omologazione” sono la stessa cosa ma per la Suprema Corte sono due concetti diversi. La Cassazione quindi si rifà all’articolo 45, comma 6, del Codice della strada. Le circolari ministeriali relative all’equivalenza fra omologazione e approvazione non contano: i due termini sono differenti sul piano formale e sostanziale. Quindi le multe rilevate da autovelox “approvati” considerate illegittime. Dunque si può presentare ricorso entro 60 giorni dal ricevimento del verbale davanti al Prefetto oppure entro 30 dinanzi al giudice di pace. Inoltre riguardo alle multe risalenti a a un periodo antecedente si è verificata una specie di sanatoria.