Consumo

Multe notificate tramite Pec, istruzioni per l’uso

ROMA – Ricevere una multa per un’infrazione al Codice della strada non è mai una bella esperienza. Che si tratti di un divieto di sosta o di un eccesso di velocità, è comunque possibile decidere di contestarla qualora la si ritenga illegittima. Per avviare il percorso di contestazione della stessa, però, è innanzitutto fondamentale non procedere al pagamento della pena comminata poiché questo passo rappresenterebbe una vera e propria ammissione di colpa. Vi è poi un dettaglio da non sottovalutare: se la multa viene notificata al trasgressore dopo 90 giorni dalla segnalazione dell’infrazione, essa è da considerarsi nulla e il trasgressore non è tenuto a provvedere al pagamento della sanzione.

Sorge dunque una questione non di poco conto che riguarda le modalità di notifica, non solo per cittadini ma anche per professionisti. Già da cinque anni a questa parte, infatti, il decreto ministeriale n. 151669/2017 ha introdotto la possibilità di notificare i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada tramite la Posta elettronica certificata, comunemente conosciuta come Pec. Questa modalità viene di fatto considerata obbligatoria dal 2018 nei confronti dei soggetti che hanno un domicilio digitale registrato presso gli elenchi pubblici, come imprese, professionisti e Pubbliche amministrazioni.

Questo vuol dire che gli organi di Polizia hanno il dovere di seguire una procedura ben precisa prima di inviare la segnalazione al contribuente. Essi infatti, differentemente dal passato in cui veniva inviata una raccomandata a/r a mezzo posta cartacea, devono prima verificare se il cittadino ha fornito l’indirizzo Pec in fase di contestazione o se l’indirizzo è recuperabile su uno dei registri pubblici: l’Indice della pubblica amministrazione per le Pa, l’Inipec per le imprese e per i professionisti o, ancora, il registro dei Domicili digitali dei cittadini.

Nel caso in cui l’ente controllore invii una raccomandata cartacea al trasgressore che, però, è in possesso di una propria Pec, quest’ultimo ha la possibilità di rifiutare la consegna tramite posta e, di fatto, questo tipo di notifica può essere considerato nullo. In parole povere, attenendosi alle indicazioni dell’articolo 5 del decreto ministeriale decreto ministeriale del 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada, tramite posta elettronica certificata”, cittadini provvisti di Pec che dovessero ricevere una raccomandata con la notificazione e decidessero di non firmarla avrebbero dunque elementi per avanzare un ricorso appellandosi all’art. 3 che precisa: “Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione – si legge nel decreto – l’indirizzo Pec dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo Pec del proprietario del veicolo o di altro soggetto deve essere ricercato (nel registro Ini Pec), dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso”.

Vi è poi un altro dettaglio non irrilevante: le notifiche via Pec di infrazioni al Codice della strada possono essere considerate valide solo se accertare direttamente dall’organo di Polizia. Questo, di fatto, esclude le segnalazioni effettuate tramite autovelox. Se, per esempio, si riceve una contravvenzione tramite Posta elettronica relativa al superamento di velocità, rilevato tramite misuratore di velocità di strada e non da un pubblico ufficiale, il cittadino ha la possibilità e il diritto di presentare ricorso nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

Sulla questione si è anche più volte espresso il Garante della privacy, con particolare riferimento alla categoria dei professionisti. Più nel dettaglio, si erano verificati diversi casi in cui gli automobilisti trasgressori avevano ricevuto notifiche di contravvenzioni, verificatesi fuori dall’orario lavorativo, sull’indirizzo Pec professionale piuttosto che su quello personale. Questo, di fatto, rappresenta una violazione della privacy, in quanto alla casella di posta elettronica potrebbero accedere anche i collaboratori del professionista, rendendo così accessibili e visibili i suoi dati personali.

Nel 2021, dunque, con la circolare del 17 novembre 2021, mandata al ministero dell’Interno, il Garante ha invece poi stabilito che se l’indirizzo di posta elettronica certificata non appare come strettamente personale, ma è riconducibile ad un uso lavorativo, le multe non si possono mandare. La notifica a mezzo Pec di una multa al titolare di una impresa individuale può essere fatta solo se il veicolo, con cui la violazione è stata commessa, è intestato a una persona fisica, e non all’impresa come persona giuridica. Il Ministero dell’Interno, con circolare n.300 del 17 novembre 2021, ha così reso applicabile questa indicazione escludendo “la possibilità di utilizzare gli indirizzi Pec riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista, poiché possono essere visibili anche al personale che collabora con l’intestatario della Pec”.

Presupposto tutto ciò, è comunque consigliabile controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica digitale poiché, se l’organo di Polizia ha correttamente seguito la suddetta procedura, la multa viene considerata valida anche se il destinatario non ha letto la multa in questione. La notifica, infatti, viene considerata spedita nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione, mentre si riterrà notificata quando sarà generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec. Questi due messaggi vengono generati automaticamente e indipendentemente dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall’interessato e non potrà dunque essere in alcun modo contestata. Senza dimenticare i vantaggi del caso, per cui è possibile pagare la sanzione in misura ridotta entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione.