Come ogni mese, entro il prossimo 15 gennaio verrà accreditata la NASpI (ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ndr) destinata ai beneficiari che ne hanno diritto. Ecco chi sono,
Introdotto nel 2015, l’aiuto spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che, involontariamente, hanno perso l’occupazione.
Dallo scorso anno la NASpI è rivolta, spiega l’Inps, anche “agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984″
Rientrano nel campo di applicazione della NASpI gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative (con contratto subordinato), il personale artistico (sempre con rapporto subordinato), i dipendenti a tempo indeterminato delle PA
Sono invece esclusi: i dipendenti a tempo indeterminato delle PA, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e i titolari di assegno ordinario di invalidità (qualora non optino per la NASpI)
La NASpI è mensile e spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro; dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso; dal 38esimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa. In tutti questi casi, la domanda deve però essere inviata entro la data prevista (ottavo o 38esimo giorno), altrimenti si parte dal giorno successivo alla richiesta
L’indennità viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, escludendo dal calcolo i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa
L’importo assegnato è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat e reso noto ogni anno dall’Inps con circolare pubblicata sul sito (1.250,87 euro per il 2022). Si riduce del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni
Se la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo, la NASpI ammonta al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge, per il 2022 a 1.360,77 euro
L’indennità è comunque commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. La NASpI si riduce dell’80% in caso di attività autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari a 5.500 euro per il 2022
La NASpI si può ricevere in vari modi: accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve però essere necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione
Sono previste varie cause di sospensione: rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi o nuova occupazione in Stati Ue o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione. Si decade per vari motivi, ad esempio se si perde lo stato di disoccupazione, se si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto entro un mese, se si va in pensione
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, sul portale Inps dedicato, entro i 68 giorni che seguono all’evento che dà diritto alla NASpI (cessazione del rapporto di lavoro, cessazione del periodo di maternità indennizzato, cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro e così via)