Economia

Notifiche tributarie e rischio contenzioso

ROMA – Siamo in pieno clima di riforme. Si parla della riforma tributaria in generale, della riforma della riscossione, della riforma del contenzioso, della riforma del catasto.
Per la verità non sappiamo quando ed in che modo tali riforme andranno in porto.

Nel frattempo, però, esistono alcune questioni che non solo potrebbero essere affrontate in modo specifico in occasione delle prossime riforme, ma sarebbero pure meritevoli di una urgente attenzione al fine di risolvere al più presto problemi interpretativi che, oltre che aumentare l’incertezza del diritto che già regna sovrana, fanno aumentare a dismisura il contenzioso tributario.

Parliamo del settore delle notifiche in campo tributario, un settore che, trovando fondamento giuridico nel codice di procedura civile ed in tante altre disposizioni tributarie, spesso rischia di vanificare tutto il lavoro di accertamento e di riscossione posto in essere dall’ente impositore e dall’agente della riscossione.

Sappiamo, infatti, che l’avviso di accertamento può essere considerato un atto di natura recettizia. Vuol dire che, ferma restando la sua validità sia dal momento della sua formazione (evidentemente se sono presenti i necessari requisiti sostanziali e formali), acquista efficacia solo dopo che lo stesso viene portato a legale conoscenza del destinatario, attraverso la notifica.
Ecco quindi che il momento della notificazione dell’atto fiscale assume particolare importanza affinchè l’atto assuma la necessaria efficacia evitando nel contempo che l’ufficio possa incorrere nella decadenza o nella prescrizione del credito erariale.

Purtroppo, però, non sempre è semplice comprendere quando si è perfezionata la notifica e se è stato rispettato il termine di prescrizione o di decadenza.

Come già detto, infatti, l’esistenza, oltre alle disposizioni del codice di procedura civile (segnatamente gli articoli 138 e seguenti), di numerose altre norme che regolano la materia e, particolarmente, quella delle notifiche fiscali (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, L. n. 890 del1982, ed altre disposizioni tra cui il D.P.R. n. 655/1982, i decreti del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008 riguardanti le “condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale”) e del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001, nonché l’esistenza di una giurisprudenza “infinita”, sia di merito che di legittimità, per non contare quella della Corte Costituzionale ( n.258 del 22 novembre 2012, riguardante la necessità della così detta “raccomandata informativa” del deposito dell’atto presso la casa comunale), hanno reso la materia estremamente fluida e difficile, tanto da far diventare la giurisprudenza sull’argomento quella che in assoluto impegna, più di tutte le altre controversie col fisco, le Commissione Tributarie e la Corte di Cassazione.

Tantissimi dubbi, infatti, sussistono ancora in ordine all’individuazione dei casi per i quali sussiste l’obbligo della sopra cennata raccomandata informativa (è necessaria in caso di cartella, di avviso di accertamento, di notifica al portiere, di notifica art. 140, ?), all’esatta definizione (nel caso di notifica a mezzo posta) dell’Ente legittimato ad inviare la raccomandata postale (Poste Italiane o anche altro Ente privato autorizzato), alla legittimità della consegna (ai sensi dell’art.139) a mani di “persona di famiglia o addetta alla casa” che successivamente il destinatario non riconosce come tali, possibilità della notifica (tramite servizio postale) “diretta” con la semplice raccomandata con A.R. dell’Ente mittente, sdoppiamento del momento (data) in cui la notifica si intente effettuata (per l’ufficio la consegna e per il destinatario la ricezione) e tanti altri casi ancora.

Tutti casi, quelli ora appena cennati a mero titolo esemplificativo, che con le diverse norme che regolano la materia e con le difficoltà interpretative esistenti, rappresentano spesso il “tallone d’achille” di tutto il lavoro di accertamento e recupero dei tributi posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria.

Insomma, un campo estremamente difficile, nonostante sia tanto importante per il notificatore (con l’immediatezza che è insita nella procedura di notificazione e nella relata), nonché per l’Ente che ha disposto la notifica dell’atto, conoscere l’avvenuta conclusione dell’iter di notificazione ed essere certo che l’atto a suo tempo formato è stato “recepito” dal destinatario nei termini (decadenziali o prescrizionali) previsti dalla legge per averne avuto legale conoscenza. Destinatario, quindi, perfettamente in grado, senza i dubbi interpretative o alcune questioni pretestuose che purtroppo sussistono oggi, di adempiere all’obbligo oggetto dell’atto notificato oppure avvalersi di tutte le facoltà che la legge offre per contestare l’atto stesso ed esporre nei termini previsti e presso le sedi competenti le proprie ragioni, tutelando così i propri diritti.