Fisco

Novità in tema di sistema sanzionatorio tributario

ROMA – È stato approvato in via definitiva in data 24 maggio 2024, ma è ancora in attesa di approdare in Gazzetta ufficiale, il Decreto legislativo sul sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo).

Il decreto sul sistema sanzionatorio tributario è costituito da sette articoli

Lo schema definitivo del decreto è costituito da sette articoli: l’articolo 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali; l’articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, riguardante le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; l’articolo 3 modifica, invece, il Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; l’articolo 4 apporta delle modifiche alle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti; l’articolo 5 stabilisce la data di decorrenza di alcune delle nuove disposizioni; l’articolo 6, contiene le disposizioni finanziarie; l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

L’armonizzazione e la riduzione della misura delle sanzioni

Il principio fondamentale su cui poggia la riforma, comunque, è l’armonizzazione e la riduzione della misura delle sanzioni, allo scopo di diminuirne l’effetto meramente repressivo e contemporaneamente rendere il sistema sanzionatorio tributario più coerente con il principio di proporzionalità espressamente richiesto anche dall’Unione europea.

Le nuove norme entreranno in vigore con le seguenti tempistiche: quelle di natura penale tributaria (ossia quelle contenute nell’articolo 1), dall’entrata in vigore del Decreto legislativo, le altre invece dall’1 settembre 2024.

Queste le più importanti novità del decreto sul sistema sanzionatorio

All’articolo 1

Modificata la misura di alcune sanzioni di natura penale per alcune violazioni tributarie e previste nuove cause di non punibilità. È il caso del reato per indebita compensazione di crediti non spettanti, quando sussistono casi di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito, oppure l’ipotesi di un reato derivante da un fatto sopravvenuto non imputabile all’autore. In questo caso il giudice deve tener conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Inoltre, per valutare l’esistenza della causa di non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a tenere conto dei seguenti elementi: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) lo stato di crisi del debitore secondo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Importante l’affermazione del principio del “ne bis in idem”, prevedendo, contrariamente al principio del così detto “doppio binario” finora esistente in presenza contemporanea di procedimento tributario e di procedimento penale, che la sentenza irrevocabile nel processo tributario (anche a seguito di adesione) avente per oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è esercitata l’aziona penale, può essere acquisita nel processo penale ai fini della prova dei fatti. Allo stesso modo, la sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste o perché il soggetto imputato non lo ha commesso) pronunciato a seguito di dibattimento (penale) e per gli stessi fatti oggetto di violazione nel processo tributario, ha, per quest’ultimo procedimento, efficacia di cosa giudicata. Il decreto in bozza prevede pure che le sanzioni amministrative possono essere sospese in attesa dell’esito dell’eventuale procedimento penale già intrapreso. Viene poi estesa anche alle sanzioni e agli interessi (conseguenti al mancato pagamento di imposte dirette), la possibilità di compensare tali somme con crediti (certificati) vantati nei confronti di Pubbliche amministrazioni (art. 28 sexies DPR 602/73). Il sequestro dei beni per le finalità di confisca non è disposto qualora il debito tributario sia in corso di estinzione tramite rateizzazione, a meno che non sussista un concreto pericolo di dispersione del patrimonio del reo.

All’articolo 2

Si prevedono sanzioni amministrative tributarie determinate in misura diversa da quella attualmente prevista, e ciò al fine di renderle più proporzionate alla gravità della violazione commessa. Più in particolare, per molte delle violazioni per le quali è attualmente prevista una sanzione amministrativa da stabilirsi tra un minimo e un massimo, viene ora stabilita una sola percentuale “fissa” come quella per l’omissione della dichiarazione (attualmente dal 120% al 240%), prevista ora nella misura del 120%, e quella per dichiarazione infedele (attualmente dal 90% al 180%), prevista ora nella misura del 70%. La sanzione proporzionale, poi, può essere sostituita da quella prevista per il mancato pagamento con determinati aumenti, quando la dichiarazione viene presentata o integrata entro i termini di decadenza e comunque prima dell’inizio di qualunque forma di controllo fiscale. Anche la sanzione per mancato versamento diminuisce, passando da quella attuale del 30% al 25%. Per le violazioni riguardanti le compensazioni irregolari, viene ora distinta l’ipotesi di “compensazione non spettante”, sanzionabile col 25%, da quella di “compensazione indebita perché manca il presupposto costitutivo”, sanzionabile col 70%. Viene abolito l’obbligo di autofatturazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del cessionario/committente. Infatti, riformulando l’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997, (riguardante il caso di mancata o irregolare ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione) si prevede ora che il cessionario/committente viene punito con la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, qualora lo stesso non provveda a comunicare (segnalare, non più regolarizzare) l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Il cessionario/committente, comunque, non è obbligato a controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabili.

All’articolo 3

Si afferma (all’articolo 3 del Dlgs 472/97) il principio secondo il quale “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”. Si introduce la possibilità della dilazione delle somme per la definizione al terzo delle sanzioni ex artt. 16 e 17 del Dlgs 472/97. Si prevedono pure nuove disposizioni che modificano il criterio di determinazione della sanzione (art.7), il responsabile della violazione (art.11), il concorso di violazioni e continuazione (art.12) e il ravvedimento operoso (art.13).

Ora, si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.