ROMA – Sta per iniziare a decorrere il termine entro il quale i contribuenti, imprenditori, artisti o professionisti, intestatari di partita Iva, devono presentare la dichiarazione annuale relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto del 2021.
La dichiarazione, infatti, si presenta telematicamente a partire dal 1^ febbraio e scade il 30 aprile (quest’anno il 2 maggio visto che il 30 aprile cade di sabato). Solo i contribuenti trimestrali obbligati a comunicare le liquidazioni periodiche (Lipe) possono assolvere a tale adempimento relativo al quarto trimestre unitamente alla dichiarazione annuale, presentandola, però, entro il 28 febbraio.
Le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni. Le altre si considerano omesse, ma costituiscono titolo per il recupero delle relative imposte.
Si ricorda che la dichiarazione annuale Iva deve essere redatta su stampati conformi al modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno con il provvedimento 11160 del 14 gennaio 2022.
Le novità più importanti del modello sono quelle che riguardano i quadri VE e VF, modificati per accogliere alcune nuove percentuali di compensazione a seguito delle misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico previste dal Dl Sostegni bis.
Altre novità riguardano le operazioni concernenti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le nuove regole per l’applicazione dell’Iva nell’e-commerce.
Particolare attenzione va prestata alla data del pagamento dell’eventuale imposta a debito.
Infatti, se la dichiarazione può essere presentata fino al 30 aprile, l’eventuale imposta dovuta (solo se supera i 10,33 Euro) deve essere versata entro il 16 marzo.
Può essere versata, tuttavia, anche in un termine più lungo, ossia entro il termine di pagamento previsto per le II.DD., con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo.
È ammessa la rateizzazione fino al 16 novembre. In questo caso, però, all’importo va prima calcolata ed aggiunta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16 marzo al 30 giugno e poi, suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Si osserva che la dichiarazione, che rappresenta il riepilogo delle dodici liquidazioni periodiche eseguite nell’anno, normalmente non dovrebbe comportare altra imposta da versare. Può risultare “a debito” però in caso di contribuenti “trimestrali”, per i quali, come già detto, la dichiarazione costituisce anche la liquidazione periodica del quarto trimestre, oppure in altri particolari casi, come in quello della “ventilazione dei corrispettivi” oppure quando si deve procedere ad una rettifica della detrazione.
Va ricordato che per la dichiarazione Iva, se è importante il termine di scadenza di presentazione (30 aprile e, quest’anno, 2 maggio), può essere importante anche il termine iniziale, ossia il 1^ febbraio. Infatti, in caso di rimborso (risultanti dal Quadro VR della stessa dichiarazione), l’ufficio lo eseguirà nell’ordine cronologico di presentazione.
Ed ancora, qualora il contribuente volesse compensare (“orizzontalmente”), ossia utilizzare il credito per pagare altri tributi diversi dall’Iva o addirittura contributi previdenziali, tale compensazione può avvenire, attraverso la presentazione – mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – del Modello F24 e comunque subordinatamente al rispetto di alcune precise regole (come il nuovo limite massimo di 2 milioni di euro), solo dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Le dichiarazioni, in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 8 del D.P.R. 322/98, modificato dal D.P.R. 435/2001, possono essere integrate dai contribuenti, con altra dichiarazione da presentarsi, pure telematicamente, entro i termini previsti per la decadenza dell’azione di accertamento, ferma restando, evidentemente, l’eventuale applicazione delle sanzioni.