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Nuove regole per le attività commerciali nei pressi della Villa romana del Casale

PIAZZA ARMERINA – Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per le attività commerciali e dei servizi nel sito archeologico della Villa romana del Casale, patrimonio dell’Unesco. Nel documento il Municipio ha sottolineato “l’urgenza e la necessità di fornire agli organi di controllo uno strumento ulteriore per la prevenzione e la repressione degli illeciti amministrativi nell’area”.

Il Regolamento integra quello per la locazione e la concessione dei manufatti, gestiti dal Comune in forza di protocolli d’intesa stipulati con gli Enti proprietari nell’anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 17 del 2013. All’articolo 3 si legge che i locatari dei manufatti sono tenuti a “mantenere il manufatto in condizioni di igiene e decoro in armonia con il contesto paesaggistico e archeologico del sito” e a “osservare tutte le limitazioni e le disposizioni che verranno, di volta in volta, impartite dagli organi di vigilanza e dagli enti proprietari e dal Comune”.

All’articolo 4, fra i divieti, c’è quello di apportare modifiche sia all’interno che all’esterno del manufatto, senza il preventivo assenso del Comune e degli Enti proprietari; esporre merce fuori dal manufatto e sulle pareti esterne; posare sistemi finalizzati alla modifica del percorso pedonale e veicolare dei visitatori; collocare sedie, tavoli, ombrelloni, tende e altro fuori dal manufatto, salvo eventuali iniziative dell’Ente; esercitare il commercio in forma ambulante su tutta la zona sottoposta a vincolo archeologico; approcciare i visitatori con mezzi e stratagemmi finalizzati a favorire la propria attività; noleggiare audioguide e supporti multimediali di qualunque genere, se non preventivamente autorizzati; esercitare nell’intero sito archeologico, qualsiasi attività commerciale e di servizi, sia in sede fissa che su aree pubbliche, in forma stabile o itinerante, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Inoltre, all’articolo 5, si legge che “è fatto assoluto divieto alle guide turistiche di promuovere e esercitare l’attività nell’intera area del parcheggio e in aree non previste che non siano info-point o altri punti di informazione espressamente autorizzati dal Comune, pena la segnalazione per la revoca dell’autorizzazione all’ente competente. È fatto, altresì, divieto di approccio persuasivo e condizionante al fine di indirizzare i visitatori in appositi manufatti. Ciò al fine di lasciare libero il turista di effettuare acquisti ove ritiene opportuno”.