Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza di proroga al 15 Dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli ingressi da India e Brasile vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei.
Tutto dunque resta invariato. Almeno per ora. Sembrava che si potesse andare incontro ad un alleggerimento delle misure per l’ingresso dai Paesi extra europei con l’apertura di nuovi corridoi turistici, cosa che avrebbe sicuramente aiutato a rilanciare il turismo, settore tra i più colpiti durante la pandemia. E’ invece emersa una linea di prudenza (nonostante ormai praticamente tutti i Paesi europei consentano l’ingresso di turisti provenienti da altri continenti).
L’ordinanza produce effetti dal 26 ottobre e si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell’ordinanza si fa presente che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
La lista di Stati e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 è sostituita dalla seguente:
«Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca,Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco».
L’ingresso nel territorio nazionale pe le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più di questi Stati è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del green pass;
c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui sopra, sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Per chi entra dai Paesi dell’Elenco D (Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao) è consentito l’ingresso dietro presentazione al vettore del Passenger Locator Form e della certificazione verde COVID-19 rilasciata, rilasciata a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA).
Gli ingressi dal resto del mondo restano dunque consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.