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Nuovi corridoi turistici, Ministero lascia tutto invariato sino al 15 dicembre

Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza di proroga al 15 Dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli ingressi da India e Brasile vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei. 

Tutto dunque resta invariato. Almeno per ora. Sembrava che si potesse andare incontro ad un alleggerimento delle misure per l’ingresso dai Paesi extra europei con l’apertura di nuovi corridoi turistici, cosa che avrebbe sicuramente aiutato a rilanciare il turismo, settore tra i più colpiti durante la pandemia. E’ invece emersa una linea di prudenza (nonostante ormai praticamente tutti i Paesi europei consentano l’ingresso di turisti provenienti da altri continenti).

L’ordinanza produce effetti dal 26 ottobre e si  applica  alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di Bolzano.

Nell’ordinanza si fa presente che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non  sono soggetti a limitazioni né  a obblighi di dichiarazione.

 

Ingresso dai Paesi dell’Elenco C

 

La lista di Stati e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 è sostituita dalla seguente:

«Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,  Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e  Madeira), Repubblica  Ceca,Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi  territori   nel continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco».

L’ingresso nel territorio nazionale pe le persone  che hanno soggiornato o transitato in uno o più di questi Stati è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a  chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a  chiunque è deputato ad effettuare  controlli del green pass;

c) in caso di  avvenuto  ingresso  nel  territorio  nazionale  in violazione delle previsioni di cui sopra, sottoposizione  a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a  un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone,  alla fine di detto periodo.

Ingresso dai Paesi dell’elenco D

Per chi entra dai Paesi dell’Elenco D (Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile,  Emirati  Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait,  Nuova  Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi britanniche  nell’isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay;  Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao) è consentito l’ingresso dietro presentazione al vettore del Passenger  Locator  Form e della  certificazione   verde COVID-19 rilasciata, rilasciata a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA).

Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco E

Gli ingressi dal resto del mondo restano dunque consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

    a) esigenze lavorative;

    b) assoluta urgenza;

    c) esigenze di salute;

    d) esigenze di studio;

    e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o  di persona, anche non convivente, con la quale vi è  una comprovata  e stabile relazione affettiva.