Tra le novità introdotte con la riforma tributaria, di cui alla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, ci sono anche quelle riguardanti significative modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente (la legge n. 212 del 27 luglio 2000) ossia quelle introdotte con il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023. Tra queste, meritano di essere segnalate l’abolizione dei Garanti del Contribuente a livello regionale, un nuovo assetto dell’istituto dell’autotutela in materia fiscale e la previsione del contraddittorio preventivo obbligatorio (tranne che per alcuni atti espressamente previsti con apposito decreto ministeriale).
Il Garante del contribuente, come è noto, è previsto dall’articolo 13 della citata legge 212/2000. Con questa legge ne sono stati istituiti uno per ogni Regione (o Provincia autonomia) con il compito di provvedere, sulla base di segnalazioni inoltrate anche per iscritto dal contribuente, ad “attivare l’autotutela”; a rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi richiamandoli al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; a segnalare norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti; ad accedere presso gli uffici fiscali per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza.
È tenuto pure a presentare una relazione semestrale alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e al Comandante regionale della Guardia di finanza, nonché una relazione annuale al Parlamento e al Governo per illustrare l’attività svolta e fornire proposte utili allo scopo di migliorare il rapporto tra fisco e contribuente. Si tratta, comunque, di un Organo senza poteri concreti, stante che, al di là dei compiti precedentemente detti, non ha nessuna possibilità di obbligare gli uffici fiscali a correggere il comportamento ritenuto non corretto oppure a modificare, in autotutela, gli atti che si rivelano illegittimi, neanche quando, ad avviso dello stesso Garante, emergono disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria.
Nemmeno, pertanto, quando l’attività dell’ufficio fiscale non corrisponde ai principi sanciti dallo Statuto e dalle altre disposizioni di natura tributaria, principalmente l’articolo 53 della Costituzione. Come già detto, in presenza di atti ritenuti illegittimi, attualmente i Garanti del contribuente possono solo “attivare l’autotutela”, locuzione che non corrisponde assolutamente ad un potere sostitutivo, ma che rappresenta soltanto un invito all’Amministrazione finanziaria di rivedere la propria posizione, senza che, in caso di mancata adesione all’invito del Garante, ci sia una minima possibilità di intervento coercitivo o sanzionatorio.
Insomma, un Organo senza poteri che, seppure istituito nel 2000 con una maggioranza politica assolutamente trasversale, di fatto ha sempre avuto grosse resistenze che ne hanno finora limitato la sua efficacia. Le difficoltà operative del Garante non sono conseguenza solo della mancanza di poteri. Derivano infatti anche dalle regole che ne prevedono il funzionamento, e che affidano attualmente all’Agenzia delle entrate il compito di provvedere alle esigenze logistiche (comprese quelle di personale) del Garante medesimo, esigenze la cui misura non sempre viene correttamente valutata dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate. Ora, però, come si diceva prima, con Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 il Garante del Contribuente è diventato uno solo, a livello nazionale, con la contemporanea soppressione di tutti i Garanti regionali. Nota positiva, la circostanza che le funzioni di segreteria e tecniche non saranno più lasciate alla discrezione dell’Agenzia delle Entrate (la principale parte con la quale il garante è chiamato a confrontarsi), bensì affidate al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze. Le norme sul nuovo Garante, tuttavia, non sono ancora entrate in vigore, in attesa di un apposito regolamento che deve stabilire regole e compensi del nuovo Ufficio e che, comunque, non può comportare spese in misura maggiore di quelle attualmente stanziate.
Un regolamento, però, che ancora non ha visto la luce. Si pensava potesse arrivare entro il primo semestre di quest’anno, ma il 30 giugno 2024 è già passato senza alcuna novità. È probabile, quindi, che il regolamento venga adottato entro la fine di quest’anno. Dopo il previsto parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti, il Regolamento sul nuovo Garante nazionale del Contribuente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, finalmente, “diventerà legge”. Sono comunque molte le perplessità sulla nuova figura del Garante. I poteri elencati nel nuovo articolo 13 della legge 212 del 2000 sono grosso modo uguali a quelli precedentemente previsti. Continuano a mancare, comunque, norme coercitive e sanzionatorie. Manca, principalmente, qualsiasi accenno all’istituto dell’autotutela (precedentemente affidato al garante soltanto attraverso il potere, poco efficace, di richiesta di “attivazione”). Nessun intervento è previsto nel corso del nuovo istituto del “contraddittorio preventivo”. Una serie di problemi che si presenteranno al momento dell’attivazione del Garante monocratico nazionale, e che sono principalmente conseguenza di due fattori importantissimi. Innanzitutto, la mancanza di un sistema capillare di ascolto dei contribuenti in ogni regione.
Ci si chiede, infatti, come sia possibile, ad un solo garante con competenza su tutto il territorio nazionale, smaltire l’enorme quantità di lavoro (complessivamente più di 10.000 istanze) che proviene dai contribuenti che si ritengono colpiti da atti illegittimi o da comportamento irregolari. C’è da dire, peraltro, che se il risultato dovesse essere quello di limitare l’evasione delle pratiche a quelle più rilevanti, si vanificherebbe completamente lo spirito dello Statuto dei Diritti del Contribuente, con un ascolto – cioè – riservato solo ai grandi contribuenti (quelli che magari possono anche difendersi con professionisti qualificati) e dimenticando i “piccoli”, magari più bisognosi di tutela del garante. Ancora, la mancanza di qualunque riferimento, tra i poteri del nuovo Garante del Contribuente, all’istituto dell’autotutela, sia quella “obbligatoria”, sia quella “facoltativa”. Forse si è ritenuto che, con la nuova possibilità di ricorso avverso il diniego (tacito e espresso) dell’autotutela “obbligatoria”, ed il diniego (solo espresso) dell’autotutela “facoltativa”, ritenuto sia stato assicurato – in questo modo – il diritto di difesa costituzionalmente garantito, non vi fosse più bisogno di un intervento del Garante il quale, invece, con le sue riconosciute capacità di mediazione, è in grado di evitare, cosa che è accaduta molto spesso, controversie fiscali, evitando l’aggravio di spese per l’Erario che una pratica sbagliata ed una inutile istruttoria possono comportare, nonché gli inutili costi derivanti da una controversia in Corte di Giustizia tributaria destinata a vedere l’Amministrazione Finanziaria soccombente.
La verità è che sin dalla sua istituzione, nell’anno 2000, il Garante del Contribuente non ha mai goduto di tanta simpatia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, nonostante le manifeste intenzioni collaborative da parte del Garante medesimo. La mancanza di poteri coercitivi e sanzionatori e la difficoltà di convincere gli uffici degli errori effettivamente commessi, hanno finora determinato, quanto meno nei casi meno eclatanti, una forte resistenza verso i “consigli” del Garante, ritenendo spesso che la soluzione andava trovata nelle sedi giudiziarie, con meno responsabilità per tutti, seppure con un costo per l’Erario molto più consistente. Ora, con il nuovo Garante, le cose non cambieranno. Forse peggioreranno, perché, nonostante la “promozione” del Garante del contribuente ad “Autority” nazionale, le possibilità di incidere sui comportamento del fisco saranno ancora meno di quelle attuali. Considerato che la normativa sul nuovo Garante è stata già emanata, non ci resta che sperare che l’emanando regolamento preveda, quanto meno, pur con un solo Garante nazionale, una diffusione “regionale” delle sue competenze, anche attraverso uffici del Garante decentrati facenti capo, comunque, all’unico Garante nazionale, ma che siano in grado di assicurare anche al piccolo contribuente quella garanzia che finora il Garante regionale ha tentato di dare