Consumo

Pagamento tassa di circolazione auto in leasing, spetta all’utilizzatore

ROMA – Sulla questione relativa al pagamento del bollo dei veicoli in leasing si è discusso molto negli ultimi anni. Secondo gran parte dei consumatori il regolamento della tassa è a carico delle società che detengono la proprietà del mezzo, ma a seguito della pronuncia della Cassazione è arrivata anche la conferma della Corte Costituzionale che ha ribaltato tutto. Dopo le sentenze 13131, 13132, 13133 e 13135 della Suprema Corte, l’organo di garanzia (sentenza 33 del 26 febbraio scorso) si è pronunciato mettendo il punto finale sull’argomento.

Una polemica che si è protratta per lungo tempo nonostante i diversi interventi in materia. Prima del 15 agosto 2009 la normativa su questa tassa prevedeva quale unico soggetto passivo l’utilizzatore del bene (articolo 5 del Dl 953/82) e, quindi, per i veicoli concessi in leasing il soggetto tenuto al pagamento era la società di leasing, proprietaria del bene. La legge 99/2009, invece, ha previsto che tenuti al pagamento della tassa automobilistica fossero coloro che risultano essere “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”.

La norma era rimasta di dubbia interpretazione, al punto che le regioni hanno continuato richiedere il pagamento della tassa automobilistica alle società di leasing. Per cercare di mettere chiarezza il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica (Dl 78/2015), la quale chiariva in modo inequivocabile che per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l’utilizzatore.

Infine, è stato introdotto il Dl c.d Enti locali (n. 113/2016), che, da un lato, ha cancellato la legge d’interpretazione autentica e, dall’altro, ha inserito una regola identica a quella cancellata, in forza della quale sarebbe stato esclusivamente responsabile del pagamento della tassa l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria a decorrere dal 15 giugno 2016.

Ma non è finita qui perché la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha messo in dubbio la legittimità costituzione del Dl 113 ritenendo che lo stesso ripristinasse la responsabilità solidale in maniera retroattiva. A maggio si era espressa già la Cassazione e infine nelle scorse settimane la Corte Costituzionale ha confermato che il Dl 113/2016 non ha prodotto nessun effetto retroattivo, e quindi anche precedentemente al 1° gennaio 2016 resta valida. Dunque, il pagamento del bollo delle auto in leasing spetta solo all’utilizzatore.

Twitter: @AntoninoLoRe