La novità della patente a punti per la sicurezza è ormai in dirittura d’arrivo anche se qualche ritardo ha portato più di un patema d’animo agli addetti ai lavori. Una condizione che riguarda circa 50 mila imprese siciliane, che dall’1 ottobre sono tenute al possesso della patente a punti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. A prevederlo è l’articolo 29 del decreto legge numero 19 del 2024, noto come “decreto Pnrr”, poi convertito nella legge 56 del 2024. Dall’1 ottobre, quindi, le aziende dovranno adeguarsi mentre solo lo scorso 23 settembre l’ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha approvato la circolare esplicativa.
In questo modo le aziende interessate possono collegarsi digitalmente al portale e presentare la domanda. Proprio per effetto di questo ritardo nell’emanare la circolare è stato stabilito che sino al 31 ottobre si potrà autocertificare l’avvenuto invio dell’istanza di iscrizione.
La presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti edilizia nel contesto del decreto numero 132/2024 avviene attraverso un procedimento digitale sul portale dell’ispettorato nazionale del lavoro, disponibile per l’appunto a partire dall’1 ottobre. I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili; le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale sono escluse da questo obbligo, così come le imprese in possesso di certificazioni Soa di categoria pari o superiore alla terza.
Con l’introduzione della patente a crediti, l’intento del legislatore è quello di prevenire e contrastare il lavoro irregolare e aumentare la sicurezza nel comparto delle costruzioni. Secondo le stime della Cgia di Mestre, su elaborazione dei dati forniti da Unioncamere, Infocamere e Movimprese, la Sicilia in valori assoluti è l’8° regione in Italia con il più alto numero di imprese che dovranno dotarsi di questa patente a crediti. Tra queste ci sono 18.846 società di capitali, 3.756 società di persone, 26.570 imprese individuali e 4.329 imprese sotto altre forme (cooperative, consorzi e altro). La Lombardia, grande motore imprenditoriale d’Italia, è in vetta alla classifica con 144 mila imprese che dovranno dotarsi della patente, seguita da Lazio (83.522) e Campania (77.076).
L’intento assolutamente condivisibile si sta scontrando con i ritardi della burocrazia, così come denunciato nei giorni scorsi dalla Cgia di Mestre. A distanza di 4 mesi e mezzo dalla pubblicazione della normativa approvata definitivamente il tanto atteso decreto attuativo del ministero del Lavoro è stato presentato alle parti sociali il 23 luglio scorso, pubblicato poi in gazzetta ufficiale solo scorso 20 settembre. A seguito di questo ritardo, l’Inl non aveva potuto a sua volta redigere la circolare esplicativa, arrivata solo lo scorso 23 settembre, con cui si definisce la prassi amministrativa per individuare concretamente i termini e le modalità operative per ottenere la patente. Il tutto è ancora più complesso per le molte imprese costituite da artigiani, molti dei quali stranieri, che non hanno dipendenti. Perciò, non potendo contare sull’apporto di alcun collaboratore, dovranno ottemperare gli adempimenti richiesti dalla legge avvalendosi della consulenza di un tecnico, per la parte che riguarda ambiente e sicurezza, e di un commercialista, nel caso si debba dimostrare il possesso della certificazione di regolarità fiscale, quando prevista dalla legge. Con un conseguente impegno di tempi e soldi.
La patente sarà rilasciata in base al possesso di diversi requisiti: l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti, il possesso Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e della certificazione di regolarità fiscale (Durf). Andrà confermata anche l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Alcuni requisiti, ossia l’iscrizione alla Camera di Commercio, il Durc e la certificazione di regolarità fiscale, sono autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 445/2000. Gli altri requisiti, come l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Dvr (documento di valutazione dei rischi) e la designazione del Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sono attestati con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sempre ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000.