Il rapporto di lavoro a tempo parziale o a part time verticale o ciclico è un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore dipendente presta la sua opera solo in alcuni giorni al settimana o in alcune settimane al mese oppure alcune settimane o mesi dell’anno.
A tali lavoratori la normativa e la giurisprudenza di Cassazione (tra l’altro l’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e la Sentenza della Corte di Cassazione civile Sez.. lavoro n.34532 del 2015) riconosce un trattamento pensionistico uguale a quello dei lavoratori a tempo pieno.
Esaminiamo di seguito le modalità di tale rapporto pensionistico.
Come si è detto sopra, il lavoro prestato a tempo parziale verticale dà diritto al trattamento pensionistico intero come quello svolto a tempo pieno, ma a condizione che il trattamento pensionistico non abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Il lavoratore a tempo parziale per avere riconosciute le 52 settimane l’anno dovrà avere un reddito annuo di almeno 10.724 euro (che corrisponde a 206,23 euro per 52 settimane). In caso contrario (cioè che il reddito annuo è inferiore al detto importo) l’anzianità verrà proporzionalmente ridotta; per esempio in caso di reddito annuo pari a 2.581 euro sarà riconosciuta un’anzianità di soltanto 13 settimane.
Quanto appena detto non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato, mentre per i dipendenti pubblici occupati a tempo parziale il requisito delle 52 settimane è riconosciuto anche a prescindere del reddito annuale.
Per la presentazione della domanda occorre distinguere due casi: se il rapporto a part time verticale è in corso o se lo stesso è estinto.
Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.
Occorre precisare che trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della legge 178/2020 (1 gennaio 2021) il diritto di presentare la domanda qui detta si prescrive (cioè la domanda non si può più presentare).
Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, citate sopra non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.
a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio
La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:
b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto
A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.
I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.
Salvatore Freni