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Piazza Armerina, approvato regolamento per la definizione delle ingiunzioni fiscali

PIAZZA ARMERINA (EN) – Il Consiglio comunale ha approvato, in via definitiva, il nuovo Regolamento “per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali riferite alle entrate tributarie di cui all’articolo 15” del “Dl 34/2019”.

Dal sito internet del Comune si apprende, inoltre, che “possono presentare domanda coloro che, nel periodo 2000-2017 hanno ricevuto provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a Ici, Imu, Tia, Tares, Tari, Icp, Tosap, senza aver ancora proceduto al relativo pagamento degli importi richiesti”.

Il Regolamento e la modulistica sono consultabili sul sito web dell’ente. La domanda di definizione agevolata “deve essere presentata entro il 15 settembre 2019”. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio competente nelle giornate di ricevimento del pubblico oppure telefonando ai numeri indicati o tramite posta elettronica.

Il terzo comma dell’articolo 3 del Regolamento prevede che “il Comune entro il 15 Ottobre 2019 comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”. L’importo di ogni singola rata “non può essere inferiore a 100 euro”. Tale importo può essere ridotto, “su istanza del contribuente dimostrando lo stato di necessità, ma, comunque, non al di sotto della soglia minima di 50 euro”.

Il versamento unico potrà avvenire entro il 15 novembre 2019”. Così il versamento in 6, 10 e 23 rate di pari importo. Relativamente al “versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla rateizzazione delle entrate comunali”. Il pagamento “della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata”.

In caso di “mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto”.