Pagamenti elettronici. Niente POS obbligatorio per i tabaccai, che rimangono fuori dall’applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione di carte e bancomat per alcune spese specifiche. Ecco invece per chi riguarda l’obbligo, previsto con decorrenza dal 30 giugno scorso.
La decisione del lasciare fuori i tabaccai dall’obbligo del POS, arriva dall’Agenzia delle Dogane, che con la determinazione n. 484555 del 24 ottobre 2022 individua i casi in cui i tabaccai non saranno sottoposti alle sanzioni previste dal 30 giugno in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS.
La determinazione del 24 ottobre dell’Agenzia delle Dogane pone un freno all’obbligo di POS in relazione ad alcune spese per le quali i margini di guadagno per i tabaccai sono già ridotti.
Si tratta in particolare di:
L’esenzione dall’obbligo di POS e dalla relativa disciplina sanzionatoria non è quindi generalizzata, ma limitata ai casi indicati dall’Agenzia delle Dogane, che nel documento del 24 ottobre specifica:
“I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”.
In caso di vendita di ulteriori prodotti (si pensi ad esempio a quelli di cancelleria), è quindi confermato l’obbligo di accettare i pagamenti con POS, pena l’applicazione della doppia sanzione in vigore dal 30 giugno 2022.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è composta da due voci: una multa dall’importo fisso, pari a 30 euro, alla quale si affianca la somma aggiuntiva del 4 per cento, calcolata in base al valore della transazione.