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Poste Italiane, Tar annulla la maxi multa da 11 milioni di euro dell’Antitrust

Il Tar del Lazio ha annullato la maxi multa da oltre 11 milioni di euro inflitta lo scorso luglio dall’Antitrust a Poste Italiane con l’accusa di “abuso di dipendenza economica”.

La decisione è riportata in una sentenza che accoglie di fatto il ricorso proposto dalla società, principale operatore postale sul territorio nazionale.

Poste Italiane, annullata maxi multa

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accusava l’operatore Poste Italiane di aver “imposto clausole ingiustificatamente gravose nei contratti sottoscritti nel 2012 e nel 2013, e vigenti fino al mese di giugno 2017, con Soluzioni S.r.l., una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste Italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli”.

Il Tar, però, sostiene – come riportato dall’Ansa – che “gli elementi di fatto raccolti dall’Autorità durante l’istruttoria possano considerarsi, sostanzialmente, incontestati, salvo per qualche circostanza secondaria sulla quale non appare opportuno soffermarsi: viceversa, le conclusioni cui perviene l’Agcm appaiono l’esito di un percorso argomentativo contraddittorio e illogico“.

In sostanza, per i giudici gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a “suffragare l’ipotesi di dipendenza economica della Soluzioni nei confronti di Poste Italiane”. In particolare, si legge nella sentenza riportata da Ansa, “contraddittoria appare l’esposizione circa la durata dei rapporti contrattuali tra le società” e “la circostanza che i contratti fosse stipulati a seguito di una gara a evidenza pubblica avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’Agcm”. Allo stesso modo, poi, sarebbero apparse poco convincenti le conclusioni secondo cui la “sostanziale monocommittenza determinerebbe, di per sé, dipendenza economica“. Le ipotesi sull’abuso di Poste Italiane apparirebbero quindi “totalmente illogiche”.

La conclusione secondo il Tar è che “appare evidente come il provvedimento gravato abbia comminato una sanzione per un abuso indimostrato, essendo le evidenze istruttorie state valutate in maniera illogica e contraddittoria”.