ROMA – Una società ha rivolto all’Agenzia delle Entrate un Interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 in merito alla riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture sanitarie private, ottenendo la risposta n. 136 in data 20 maggio 2020.
È opportuno ricordare, preliminarmente, che le “strutture sanitarie private”, sono obbligate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad adempiere agli obblighi di incasso e registrazione dei compensi dei medici lavoratori autonomi che prestano attività presso la propria struttura ed a trasmettere annualmente i relativi dati.
La società istante ha chiesto quindi di sapere se la predetta normativa è applicabile anche nel caso in cui le prestazioni vengano rese non da singoli professionisti, bensì da una struttura di medici operanti attraverso una Società tra Professionisti (S.T.P.).
L’Agenzia delle Entrate, che ha condiviso la soluzione prospettata dalla parte contribuente, ha evidenziato che il comma 38 del citato articolo 1 della legge 296/2006, a decorrere dal 1^ marzo 2007, stabilisce che “La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura”.
Le strutture sanitarie di cui al comma 38, pertanto, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente con le modalità ed entro i termini definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2007, prot. n. 170137, di approvazione del modello per la comunicazione telematica.
L’Agenzia, tuttavia, ha ritenuto che nell’ipotesi prospettata non siano applicabile le cennati disposizione previste per le prestazioni di lavoro autonomo prestate nelle strutture sanitarie private.
Ha evidenziato, infatti, che “Sul piano fiscale, le Società tra professionisti, costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste”.
“Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir, tra le quali sono ricomprese le società a responsabilità limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa”.
In conclusione, trattandosi di reddito d’impresa, non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.