ROMA – Riforma della giustizia tributaria. Da quest’anno c’è pure un giudice monocratico.
Il comma 1, lettera b dell’art. 4 della L.n.130 del 2022 ha previsto una vera novità nel processo tributario, ovvero l’affidamento della giurisdizione ad un giudice tributario monocratico per le liti tributarie il cui valore (solo tributo come disposto dall’art.12, comma 2 del D.lgs. n. 546/1992) non è superiore a tremila euro.
Più in particolare il citato articolo 4-bis (Competenza del giudice monocratico), modificando il Decreto Legislativo 546/1992, ha stabilito che “1. Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita”.
Ai sensi del successivo comma 3, “Nel procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale”;
Quindi, anche nel procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si applicano le stesse disposizioni e regole relative ai giudizi in composizione collegiale, compresa la pubblica udienza e l’appellabilità in secondo grado.
Una norma la quale, seppure discutibile ai fini della decisione di primo grado affidata ad una sola persona, servirà certamente a rendere più veloce il contenzioso tributario riguardante liti di modesto importo (3.000 Euro) e smaltire una grossa fetta di arretrato esistente.
Si ricorda che, fino al 31 dicembre del 2022, in base all’art.70 del D.lgs. n.546/1992, comma 10-bis , il Giudice monocratico poteva trattare solo i giudizi di ottemperanza, peraltro solo se aventi ad oggetto il pagamento di somme fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio.