ROMA – Ai sensi del 4° comma dell’articolo 4 del Dpr 633 del 1972, per gli enti non commerciali, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio delle attività commerciali o agricole eventualmente svolte. Si considerano però fatte sempre nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, a esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Al 5° comma dello stesso articolo 4, viene precisato che sono comunque considerate commerciali le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Tale norma, attualmente in vigore, ma che deve allinearsi alle disposizioni dell’Unione europea avendo già subito una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue, è stata già modificata, ma le modifiche, previste dall’articolo 5 del Dl 146 del 2021, hanno già subito tre proroghe: la prima con l’articolo 1, comma 683, della Legge 234/21, che ne ha fissato l’entrata in vigore al 1/1/2024; la seconda, con l’articolo 4, comma 2 bis, del Dl 51/2023, che l’ha prorogata al 1 luglio 2024; infine, l’ultima, con la conversione in legge del Dl 215/2023 (Decreto Milleproroghe), che l’ha ulteriormente rinviato al 1 gennaio 2025. Attualmente, quindi, rimane in vigore la norma originaria.
Ma vediamo quali sono le modifiche al testo originario dell’Iva riguardanti gli enti non commerciali e che, a causa dell’iniziativa della Ue, dovranno essere apportate. Intanto, con l’abrogazione di una parte del quarto comma dell’articolo 4 del Dpr 633/72, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, comprese (e qui sta la prima modifica) quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, rientreranno nel campo di applicazione dell’Iva.
Poi, con la modifica del 5° comma del medesimo articolo 4, rientreranno nel campo di applicazione dell’Iva anche le cessioni, da parte delle associazioni indicate nel comma precedente, di pubblicazioni, anche se effettuate prevalentemente agli associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da partiti politici rappresentate nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche.
E ancora, con l’abrogazione del 6° comma, sono entrate a far parte della sfera di applicazione dell’Iva le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale delle associazioni di promozione sociale le cui finalità sono riconosciute dal ministero dell’Interno, anche quando l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati.
Ultima modifica, è quella che integrando il 4° comma dell’articolo 10 del Dpr 633, considera “esenti” (mentre prima erano “escluse”), tutte le operazioni prima citate che, come già detto, ancora (per tutto l’anno in corso) sono “escluse” dall’Iva, tranne le somministrazioni di alimenti e bevande che diventano “imponibili” per cui soggiacciono all’aliquota propria.
Dal 1° Gennaio 2025, pertanto, gli enti non commerciali, svolgendo le attività precedentemente elencate, sia per quelle esenti che per quelle imponibili, avranno l’obbligo di registrazione, fatturazione e di apertura della partita Iva.