Economia

Provvedimenti fiscali, senza chiarezza rapporto con i contribuenti “sbilanciato”

ROMA – L’articolo 67 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, il primo decreto legge contenente provvedimenti di natura fiscale legati al Covid-19, al primo comma, ha previsto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

All’ultimo comma, il quarto, dello stesso articolo, ha poi stabilito che “Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 20000 n.212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159”.

Il citato articolo 12 (richiamato per intero) del Dlgs.o n. 159/2015, al secondo comma, prevede la proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

In pratica, l’Amministrazione finanziaria, con un “fermo attività” di 84 giorni, ha giustificato una proroga dei termini di ben due anni per la notifica dei suoi accertamenti, degli avvisi di liquidazione e di tutti gli altri atti impositivi “in scadenza” quest’anno, ossia quelli che devono essere notificati entro il 31 dicembre 2020, come gli avvisi di rettifica relativi all’annualità 2015.

È stato certamente un bel regalo del Governo, certamente non favorevolmente accolto non solo dall’opinione pubblica, non solo dai professionisti del settore, ma anche dalla Corte dei Conti che ha sottolineato l’inopportunità di una tale disposizione di legge.

Per la verità, l’Agenzia delle Entrate, tramite il suo Direttore Ruffini, in occasione di una audizione in Commissione Finanze della Camera, ha detto che lo slittamento dei termini concessi all’Amministrazione finanziaria non rappresentava un “favore” fatto al Fisco, ma serviva a dare la possibilità di evitare che, in pochi mesi, comunque prima della fine di quest’anno, giungessero ai contribuenti ben 8 milioni circa di avvisi, i quali non solo avrebbero ingolfato la già complicata agenda degli addetti ai lavori in questo drammatico periodo, ma avrebbero pure inciso pesantemente sulla già scarsissima liquidità delle imprese, dei professionisti e degli artisti, e di tutti gli altri contribuenti, estremante sofferenti a causa del fermo della loro attività, del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dai loro clienti e da tanti altri motivi abbastanza noti a tutti.

Insomma, per le Entrate, lo slittamento dei termini di prescrizione e di decadenza era un fatto utile non tanto al Fisco ma all’intera collettività.
Ma, come già detto, anche la Corte dei Conti non si è mostrata convinta di questa tesi, per cui la norma in commento si sarebbe dovuta riscrivere completamente.

Così non è avvenuto.
Tuttavia, in sede di conversione del citato Dl. n. 18 del 17/3/2020, con la legge 24 aprile 2020 n. 27, lo stesso comma quattro dell’articolo 67 del decreto legge 18 ha subito una piccola modifica, nel senso che il riferimento all’articolo 12 non è stato confermato “per intero”, ma solo limitatamente ai commi 1 e 3 del Dlgs. n. 159/2015, escludendo, quindi, una proroga, pura e semplice, dei termini di decadenza e di prescrizione, ferme restando, però, le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del medesimo articolo 12, ossia quelle che prevedono soltanto uno slittamento, non riferito solo l’annualità in scadenza (quindi nel nostro caso riguardante tutte le annualità non ancora colpite da decadenza e, pertanto, non solo il 2015), e pari al periodo della sospensione concessa ai contribuenti in occasione di “eventi eccezionali”.

Pertanto, nel caso che ci riguarda, data per scontata la presenza di eventi eccezionali (la pandemia), la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione a favore del fisco è di durata pari a quella concessa a favore dei contribuenti, ossia per un periodo di 84 giorni (dall’8 marzo al 31 maggio).

Una soluzione ottenuta con una norma completamente diversa da quella precedente, ma che, purtroppo, a prescindere da alcuni problemi applicativi che emergono dall’interpretazione letterale della disposizione, lascia comunque temere l’arrivo dei paventati 8 milioni e 500 mila avvisi dell’Agenzia delle Entrate i quali, con la proroga di 84 giorni, potrebbero essere notificati non più entro il 31 dicembre ma entro il 25 marzo 2021.

Una interpretazione, quest’ultima, condivisa dall’Agenzia delle Entrate con la risposta al quesito 5.9 di cui alla recente circolare n. 11 del 6 maggio 2020.

Nel frattempo non si possono non sollecitare soluzioni che non solo diano maggiore chiarezza alla disposizione in commento, ma principalmente siano in grado di assicurare liquidità alle imprese ed ai professionisti, non solo con gli interventi di natura finanziaria, ma anche con interventi di natura fiscale, magari rinviando a fine anno tutti i versamenti scaduti o in scadenza e poi, ponendo mano alla tanto auspicata riforma fiscale, con una riduzione della pressione fiscale, con la semplificazione degli adempimenti, la chiarezza delle disposizioni e, magari, con una “pace fiscale” (rectius: condono) che, forse, è la prima volta che, dal dopoguerra, può apparire giustificato anche agli occhi dei più rigorosi.