Dalla parte dei cittadini

Quando l’abitazione contiene opere abusive

Quando s’acquista un appartamento può accadere, successivamente, che il venditore od il suo precedente dante causa, abbiano compiuto degli abusi edilizi tali da incidere sul prezzo di acquisto dell’appartamento. Se ciò accade, l’acquirente può esercitare, verso il venditore, l’azione di riduzione del prezzo di cui all’art 1492 c.c.

Quest’ultimo contiene la norma per la quale è concessa al compratore, a sua scelta, l’azione di riduzione del prezzo cosiddetta azione estimatoria oppure l’azione di risoluzione del contratto (azione redibitoria). Infatti, il venditore ha violato l’obbligo, previsto dall’art. 1490 c.c., d’aver venduto una cosa immune da vizi o che la rendono inidonea all’uso per cui è destinata, oppure ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Inoltre, nel caso di azione redibitoria, il venditore ai sensi dell’art. 1494 c.c., è tenuto al risarcimento del danno – sempre che venga dimostrato – provando anche d’avere ignorato, senza sua colpa, i vizi dell’immobile acquistato. è ovvio che sia l’azione redibitoria che quella estimatoria non sono esperibili se il compratore conosceva i vizi della cosa, oppure se i vizi dell’appartamento, oggetto di compravendita, fossero facilmente riconoscibili dall’acquirente (art. 1491 c.c.).

L’azione di cui al citato art. 1492 c.c. è soggetta a decadenza se il compratore non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta.