A giugno o luglio 2024, molti lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità. Trattasi di un pagamento che, a differenza della tredicesima, non è obbligatorio per legge per tutti i dipendenti. Spetta infatti ai lavoratori solamente se è previsto nel loro contratto collettivo nazionale (ad esempio commercio, terziario, multiservizi, autotrasportatori e logostica) o nel loro contratto aziendale individuale. In più, il contributo viene assegnato anche ai pensionati se rispettano determinati requisiti di reddito e di età. L’importo per i lavoratori è pari all’incirca a una mensilità di stipendio, ma è più basso per chi non ha lavorato in tutti i dodici mesi precedenti. Per i pensionati, l’importo dipende dagli stessi requisiti di reddito e anni di contributi.
La quattordicesima è rivolta a dipendenti e pensionati. Nel caso dei lavoratori, questa non è obbligatoria per legge per tutti (come la tredicesima), ma deve essere prevista dal contratto collettivo nazionale. Lo è, ad esempio, nei Ccnl di commercio, terziario, autotrasportatori e logistica, alimentare, turismo, vigilanza privata, pubblici esercizi, multiservizi, istituti di credito e assicurazioni. Al contrario, tra gli esclusi ci sono la maggior parte dei dipendenti pubblici e chi rientra nei Ccnl metalmeccanici o comunicazioni. Le singole aziende possono decidere di erogare comunque la quattordicesima tramite accordi interni, a prescindere dal contratto collettivo.
Per quanto riguarda i pensionati, la quattordicesima viene erogata come aiuto economico dall’Inps a chi ha almeno 64 anni di età, e ha un reddito basso. Le entrate complessive non devono superare di due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori indipendenti. In sostanza, quindi, il reddito deve essere inferiore a 15.563,86 euro all’anno. La si può incassare anche se il reddito è leggermente più alto, ma solo fino a raggiungere i 16.067,86 euro annuali.
Il calcolo della quattordicesima avviene in modo simile a quello della tredicesima. Per i lavoratori, ogni mese lavorato da luglio a giugno dell’anno successivo fa maturare parte della quattordicesima, pari a un dodicesimo della paga lorda mensile. In sostanza, per chi ha lavorato per tutti i dodici mesi passati, la quattordicesima dovrebbe essere sostanzialmente pari a uno stipendio aggiuntivo. Chi invece ha lavorato per meno tempo – ad esempio, è stato assunto da soli sei mesi – avrà un importo ridotto, da calcolare sui mesi effettivamente lavorati. I mesi in cui si è lavorato solo parzialmente sono conteggiati se ci sono stati più di quindici giorni di lavoro. Sono sempre ‘validi’ i giorni di ferie, di malattia (breve a carico del datore di lavoro) e di infortunio (entro i limiti fissati nel contratto), le feste, i congedi matrimoniali e il riposo per l’allattamento. Al contrario, sono esclusi dal calcolo della quattordicesima i giorni di assenza ingiustificata o non retribuita, i periodi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, la cassa integrazione pagata direttamente dall’Inps, il lavoro straordinario, il lavoro notturno (se non è normalmente previsto nell’orario lavorativo), il congedo parentale, lo sciopero e l’aspettativa non retribuita.
Per i pensionati, invece, l’importo della quattordicesima dipende dal reddito e dagli anni di contributi versati. L’importo più basso possibile è di 336 euro, per chi ha meno contributi (fino a 15 anni per i dipendenti, fino a 18 anni per i lavoratori autonomi) e ha un reddito tra i 11.773,90 euro e i 15.563,86 euro all’anno. L’importo massimo invece è di 655 euro, per chi ha versato più contributi (oltre 25 anni per i dipendenti, oltre 28 anni per gli autonomi), e ha un reddito al di sotto dei 11.672,90 euro annuali. Chi ha iniziato a ricevere l’assegno dopo il 1° gennaio o chi compie 64 anni di età nel corso del 2024, vedrà l’importo della quattordicesima ricalibrato sul numero di mesi in cui ha effettivamente avuto i requisiti.
Il termine per erogare la quattordicesima mensilità per i dipendenti è stabilita dai singoli contratti collettivi. Ad esempio nel Ccnl del commercio l’indicazione è che la somma va pagata entro il 1° luglio, quindi nella busta paga di giugno. In altri casi, si fa riferimento alla busta paga di luglio. Per essere certi della propria scadenza bisogna consultare il proprio contratto collettivo: buona parte dei Ccnl indicano proprio giugno o luglio come scadenza. Per i pensionati, la regola è leggermente diversa. La quattordicesima viene pagata a luglio per chi matura i requisiti necessari ad averla entro il 31 luglio 2024, mentre per chi ci arriva dopo – o è diventato pensionato nel corso di quest’anno – sarà pagata a dicembre. Il pagamento avviene sulla base del reddito dello scorso anno, e poi a posteriori si verifica se anche il reddito di quest’anno rispetta i requisiti. Se la quattordicesima non viene pagata a chi ne ha diritto, si potrà fare domanda di ricostituzione dal sito dell’Inps. Se i requisiti ci sono, sarà erogata nei mesi immediatamente successivi.
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