ROMA – “Le novità in materia di previdenza, contenute nella Legge di Bilancio 2022, non sono destinate a lasciare un grande segno nel mondo del lavoro italiano”.
Lo dice Rosario De Luca, Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel documento messo a punto allo scopo di indagare tra i principali capitoli delle novità in materia pensionistica contenuti nella manovra per il 2022.
“La situazione contingente – prosegue De Luca – dell’economia, le incertezze scaturenti dalla pandemia e la variegata composizione delle posizioni sul tema presenti nella compagine governativa non lasciavano spazio a soluzioni diverse; pur attenendosi all’asettica osservazione tecnica delle novità introdotte, non si può però che definire conservativa l’azione che ha portato a queste modifiche. Attendersi interventi strutturali nella situazione attualmente esistente era realmente difficile. Ne consegue così una riedizione delle misure denominate come Quota 100, Opzione Donna e Ape Sociale”.
La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha dunque modificato molteplici forme di pensionamento anticipato presenti nel nostro ordinamento, senza tuttavia dare vita a una riforma organica e mantenendo così l’impianto della normativa Fornero. In particolare, nella circolare della Fondazione, viene analizzata la proroga dell’Ape Sociale per un nuovo anno, con un ampliamento della platea dei suoi beneficiari e una nuova categorizzazione dei lavoratori addetti a mansioni gravose; Opzione Donna che viene estesa in riferimento alla data ultima di maturazione dei suoi requisiti anagrafici e contributivi; infine Quota 100 che, pur se non formalmente prorogata ulteriormente, viene affiancata per il solo 2022 da quota 102 che prevede un requisito anagrafico più severo di 64 anni di età. Tutti interventi conservativi ma, come detto, non stravolgenti l’attuale sistema.
“Le reali innovazioni contenute nella Legge di Bilancio – conclude De Luca – sono due e riguardano entrambe la gestione aziendale. La prima è la proroga fino al 2024 del contratto di espansione con un ulteriore abbassamento a 50 unità lavorative del requisito dell’organico dei datori di lavoro ammessi al suo utilizzo. La seconda pone le basi per la costituzione di un fondo per il prepensionamento dei lavoratori nelle piccole e medie imprese, ma in questo caso si dovrà attendere un ulteriore decreto attuativo”.
Con la fine del 2021 non sarà più possibile ottenere i requisiti della pensione anticipata in Quota 100, vale a dire con la maturazione di una “quota” ottenuta sommando l’età (pari ad almeno 62 anni) e i contributi (almeno 38 anni). Resta peraltro valida la facoltà di conseguire la pensione in Quota 100 anche successivamente al prossimo 31 dicembre in favore di quanti abbiano conseguito il requisito anagrafico e contributivo entro la stessa data. Limitatamente al solo anno 2022, allo scopo di attenuare le conseguenze di un ritorno alle più gravose regole di accesso alla pensione previste dalla c.d. riforma pensionistica Fornero, la Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, cc. 87 e seguenti, ha introdotto una differente forma di pensionamento anticipato denominato Quota 102, conseguibile con un’età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi.
I lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, possono richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell’anno, l’accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 21 dicembre 2022.
La prestazione in esame non può essere conseguita dal personale appartenente alle Forze armate, dal personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, dal personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale della Guardia di Finanza, per il quale resta impregiudicato il diritto al pensionamento anticipato previsto dalle relative norme di settore.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo è possibile far ricorso al cumulo (art. 1, commi 243 e seguenti, l. n. 228/2012; artt. 20 e 21, l. n. 613/1966) dei periodi non sincroni maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria e le gestioni previdenziali alternative alla stessa gestite dall’Inps. Diversamente, non possono essere oggetto di cumulo i periodi di contribuzione versati presso casse libero professionali (mess. Inps n. 1551/2019); questi potranno, dunque, essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della l. n. 45/1990. Anche i periodi di contribuzione versati all’estero non temporalmente coincidenti sono utili ai fini del conseguimento del requisito contributivo, purché relativi a Paesi a cui si applichino i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero a Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che regolino la totalizzazione internazionale; la totalizzazione è possibile solo se risultino perfezionati i minimali di contribuzione previsti dalle convenzioni (circ. Inps n. 117/2019).
Ai sensi dell’art. 22, l. n. 153/1969, dei 38 anni di anzianità contributiva necessari al conseguimento della pensione anticipata, almeno 35 devono essere di “contribuzione effettiva”, e dunque al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati come, ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, ecc. (mess. Inps n. 1551/2019; circ. Inps n. 180/2014). Trovano, invece applicazione le disposizioni, tempo vigenti, che prevedono maggiorazione dell’anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata (es. invalidità superiore al 74%, esposizione all’amianto, ecc.).
Il conseguimento della pensione in Quota 102 resta condizionato, inoltre, alla cessazione di ogni rapporto di lavoro subordinato, mentre – ferma l’incumulabilità del trattamento – non è richiesta la cessazione di attività di lavoro autonomo.
La pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all’estero, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia. Il cumulo reddituale è consentito unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui. Ai fini del superamento di tale limite rilevano i redditi annui, compresi, dunque, quelli prodotti nei mesi dell’anno antecedenti alla decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (circ. Inps n. 117/2019).
La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sull’Ape sociale (di cui all’art.1, c. 179, L. n. 232/2016), che continua a non rappresentare una vera pensione ma un’indennità erogata dall’Inps con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, c. 6, D.L. n. 201/2011), attualmente ‒ e almeno sino al 31 dicembre 2024 ‒ pari a 67 anni. Nello specifico, la manovra, in relazione all’Ape sociale, prevede la possibilità di maturare i requisiti utili sino al 31 dicembre 2022. Inoltre, alleggerisce le condizioni da soddisfare per ottenere il trattamento in qualità di disoccupato di lungo corso, di operaio edile e ceramista e recepisce l’ampliamento delle categorie degli addetti ai lavori gravosi.
In merito alla possibilità di fruire dell’Ape sociale, o anticipo pensionistico a carico dello Stato, i requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari sono i seguenti:
• compimento del 63° anno di età;
• cessazione dell’attività lavorativa (in seguito, successivamente alla decorrenza della prestazione, è possibile rioccuparsi, ma il reddito annuo non deve superare gli 8.000 euro per i lavoratori dipendenti o parasubordinati, e i 4.800 euro per i lavoratori autonomi).
I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza:
• 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento;
• 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi;
• 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.)
Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.
Le categorie beneficiarie dell’Ape sociale sono costituite dai disoccupati di lungo corso, dai caregiver, dagli invalidi dal 74% e dagli addetti ai lavori gravosi.
La Legge di Bilancio del 2022 (art. 1, c. 94) ha ampliato i termini dell’accesso a Opzione Donna, consentendo di accedere all’anticipo alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro la fine del 2021. La legge di bilancio del 2022 ha modificato il D.L. n. 4/2019 consentendo l’accesso alle lavoratrici a condizione che abbiano maturato entro la fine 2021 i 58 anni di età e i 35 di contributi, maggiorati fino a 59 nel caso delle lavoratrici autonome.
Un anticipo così consistente rispetto all’età della pensione di vecchiaia (fissata in 67 anni fino al 2024) e rispetto ai contributi della pensione anticipata (pari, per le donne, a 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026) si traduce tuttavia in una penalizzazione permanente per l’assegno; questo viene infatti completamente ricalcolato con il metodo contributivo per le donne optanti, a prescindere dalla loro reale anzianità contributiva al 1995. L’assegno anche se teoricamente calcolabile con metodo misto o retributivo puro, una volta confermata l’opzione, viene liquidato solo con il metodo contributivo. La penalizzazione varia a seconda degli imponibili collezionati dalla lavoratrice nella sua vita lavorativa e del numero di anni teoricamente afferenti al metodo contributivo. Nella media il decremento pensionistico ruota fra il 20 e il 40% ed è permanente, senza alcuna possibilità di recupero anche al compimento dell’età della vecchiaia.
Va ricordato, poi, come i 35 anni di contributi debbano necessariamente essere “effettivi”, escludendo cioè la contribuzione figurativa della disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi e Naspi) e della malattia non integrata dal datore di lavoro.
La domanda di pensione andrà presentata entro il 28 febbraio 2022, come previsto dalla Manovra. Si ricorda che l’accesso a Opzione Donna in tutti i settori potrà essere richiesto anche dopo il 2022, sempre a condizione che i requisiti siano però maturati entro la scadenza fissata al 31.12.2021.