Economia

Rateizzazione delle cartelle di pagamento: modalità, scadenze e come funziona

In modo da facilitare gli adempimenti dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intrapreso un percorso che prevede il potenziamento dei servizi e la semplificazione delle modalità di fruizione.

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Tra gli interventi primari, quella relativa al pagamento dei debiti. Per chi non riesce a mettersi in regola con questi, è prevista la rateizzazione delle cartelle di pagamento. In particolare, l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Rateizzazione cartelle di pagamento: ordinaria e straordinaria

Come spiegato da una guida diffusa dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono chiedere ad AdE-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate/documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria. Di 10 anni, invece, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Rateizzazione delle cartelle di pagamento: le somme possibili

Quali somme sono rateizzabili? Di seguito, una panoramica di ciò che si può rateizzare delle cartelle di pagamento.

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto.
  • se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
  • se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);
  • oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

Rateizzazione, come fare l’accesso

Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Piano di rateizzazione cartelle disponibile

Come spiegato dall’AdE, il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Le alternative possibili fino e da 12.000 euro di importo

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120.000 euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120.00 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare
anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore dell’ISEE del nucleo familiare. Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare i requisiti presenti nel dettaglio nella guida dell’AdE (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI)

La rateizzazione straordinaria

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni).

Come presentare la richiesta di rateizzazione

Diverse sono le modalità a disposizione dei contribuenti – persona fisica, ditta individuale o persona giuridica – per presentare la richiesta di rateizzazione. Le modalità differiscono in relazione all’importo del debito che si intende rateizzare e alla tipologia di rateizzazione richiesta (ordinaria, straordinaria, in proroga). In particolare, rimandando ai successivi paragrafi per le specifiche modalità, la presentazione può essere effettuata:

  • per le rateizzazioni ordinarie di importo fino a 120 mila, avvalendosi del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo; attraverso l’utilizzo di tale servizio il contribuente può ottenere, direttamente on-line, la rateizzazione. Il servizio “Rateizza adesso” può
    essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, ecc.) appositamente delegati dal contribuente stesso, a effettuare online per suo conto tutte le principali operazioni legate alla riscossione, inclusa la presentazione delle rateizzazioni. In tali casi il soggetto delegato potrà operare, per conto del
    contribuente, nella propria area riservata;
  • per tutte le tipologie di rateizzazioni indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta, compilando l’apposito modello di istanza, allegando il documento di riconoscimento e, laddove prevista, la documentazione a corredo volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione, avendo cura di:
  • indicare il domicilio
  • indirizzo fisico, e-mail o Posta elettronica certificata (Pec)
  • che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i bollettini di pagamento;
  • compilare l’apposita sezione del modello relativa alla “delega” nel caso in cui il contribuente deleghi un altro soggetto alla presentazione della domanda, in tal caso allegando anche copia del documento di identità del soggetto delegato.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito dell’AdE nella sezione dedicata alla rateizzazione dei pagamenti (CLICCA QUI)