Fisco

Residenza e domicilio fiscale ai fini della tassazione

ROMA – Il domicilio fiscale, concetto di natura tributaria, corrisponde al luogo in relazione al quale sorge la competenza degli uffici tributari, sia per gli adempimenti dei contribuenti, sia per l’attività degli uffici, comprese le notifiche (cfr. art.60 Dpr 600).

In sede di dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, il contribuente, nell’apposito modello, deve indicare anche il domicilio fiscale, compreso l’indirizzo del luogo in cui svolge la sua attività di lavoro autonomo.
Di norma, le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune dove hanno la residenza anagrafica, mentre le società nel Comune dove è stabilita la sede legale o in mancanza quella amministrativa.
L’articolo 58 del Dpr 600 del 29/9/1973, al primo comma, stabilisce che agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato e, al secondo comma dello stesso articolo, viene previsto che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato abbiano il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Le persone fisiche non residenti, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. All’ultimo comma dello stesso articolo 58, si stabilisce che la variazione del domicilio fiscale fa effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui la variazione stessa si è verificata.

Fatta questa premessa, si ricorda che in base all’art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona sta nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza, invece, è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Nel domicilio, diritto peraltro costituzionalmente garantito, sussistono due elementi: quello oggettivo, nel senso che deve essere il luogo in cui sussiste la presenza obiettiva dei propri interessi e rapporti economici; soggettivo, nel senso che occorre l’intenzione del soggetto di fissare in un certo luogo il centro dei propri affari o interessi.

Il cittadino che si cancella dall’anagrafe italiana per trasferirsi all’estero si registra all’Aire, mantenendo in tal modo in Italia la dimora ed il suo centro d’interessi economici-familiari, continuando conseguentemente ad essere considerato come un residente in Italia. Il contribuente non iscritto all’Aire, si considera soggetto passivo d’imposta in Italia nel momento in cui, questi, risulti iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti del nostro paese.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 ed è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’Aire consente l’esercizio di alcuni diritti come quello elettorale, quelli sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

È chiaro che la residenza di una persona ha pertanto una enorme importanza ai fini fiscali. È legata al “domicilio fiscale”, per esempio, la competenza territoriale in materia di presentazione delle dichiarazione fiscali (come la dichiarazione dei redditi e dell’Iva), così come estremamente importanza assume la residenza ai fini della notifica di qualunque atto amministrativo, compreso, evidentemente, qualunque atto di natura fiscale.

Ed a questi fini soccorre l’articolo 2 del Dpr 917/1987 (Tuir), disposizione secondo la quale, al primo comma, ai fini delle imposte sui redditi, le persone fisiche sono soggette ad imposta sia se residenti sia se non residenti nel territorio dello Stato, ricordando, al secondo comma, che, sempre ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Si considera residente per la maggior parte del periodo d’imposta se il tempo di “residenza” è superiore a 183 giorni all’anno (184 in caso di anno bisestile), anche se non continuativi,
L’iscrizione del contribuente nei registri anagrafici rende superflua ogni indagine ai fini dell’individuazione della sua residenza fiscale.

Alla luce di quanto fin qui esposto e delle norme fiscali vigenti, può dirsi che è residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi e quindi ha il domicilio fiscale:
– chi risiede in Italia per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili)
– chi è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia
– chi ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.

Sono, inoltre, considerati residenti in Italia (e quindi ivi tassati) i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modificazioni.
Evidentemente il domicilio, o meglio il domicilio fiscale di una persona, sia se corrisponde sia se non corrisponde alla sua residenza fiscale è quello che interessa maggiormente al fisco, in modo da avere un indirizzo a cui inviare comunicazioni e notificare atti, provvedimenti impositivi o accertamenti.

In caso di trasferimento in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate con la Svizzera e con la Germania.
Per determinare la residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è necessario eseguire una diversa e complessa valutazione. Occorre verificare dove di trova la sede legale, poi la sede amministrativa ed infine dove di svolge concretamente l’oggetto dell’attività.

Se almeno uno dei requisiti prima citati sussiste per la maggior parte dell’anno (183 giorni ovvero 184 in caso di anno bisestile), allora il domicilio fiscale è da considerare esistente nel nostro Paese. Va ricordato, per ultimo, che l’Agenzia delle Entrate ormai può notificare, tramite Pec, tutti gli atti tributari ai contribuenti in possesso di Pec risultante dagli appositi registri, tra cui i titolari di partita Iva. L’invio, l’attestazione della ricezione e l’accettazione tengono luogo della notifica come una raccomandata postale.