Fisco

Riduzione del cuneo fiscale, le novità

ROMA – Dal 1° luglio fino al 31 dicembre prossimo, l’art. 39 del Dl n. 48/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023, ha previsto in maniera non strutturale un ampliamento del cuneo fiscale in favore di alcune categorie di lavoratori con retribuzioni medio – basse.
Il taglio del cuneo fiscale era stato già previsto dall’ultima legge di bilancio nella misura di due punti sulle retribuzioni imponibili mensili sino a 2.692 euro e di tre punti per gli emolumenti fino a 1923 euro. Mentre, dal 1° luglio fino alla fine dell’anno viene aumentato di quattro punti percentuali, di conseguenza, per la fascia retributiva mensile più alta sale a sei punti, mentre per quella più bassa a sette punti.

La platea di lavoratori interessati dalla disposizione sono tutti i lavoratori che non superano, rispettivamente, le soglie mensili di 1.923 e 2.692 euro, in forza con qualsiasi tipologia contrattuale. Per i lavoratori che hanno più rapporti di lavoro a tempo parziale, la soglia deve essere rispettata in autonomia in ciascuno dei due rapporti di lavoro.

L’esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori

Il riferimento è sempre quello della retribuzione mensile, pertanto, non si tiene in considerazione quanto percepito nell’intero anno. La conseguenza è stata, e continua ad essere, che non è possibile effettuare il recupero a conguaglio per quei mesi nei quali, per svariate ragioni, si è superato il limite della retribuzione mensile prevista dalla normativa.
Se in un mese, per effetto di entrate maturate in precedenza, quali lavoro straordinario, premi aziendale, arretrati, si supera la soglia di riferimento, c’è il rischio che per quel mese gli venga negato il beneficio dell’esonero contributivo, in quanto non opera alcuna riduzione.
Come più volte ribadito dall’Inps il taglio sul cuneo fiscale considera solo le 12 mensilità e la tredicesima mensilità, escludendo di fatto la quattordicesima mensilità dal beneficio di tale esonero contributivo.

Con l’ultimo messaggio n. 1932 del 24 maggio u.s., ribadisce che in riferimento al pagamento della tredicesima mensilità, per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 il cuneo fiscale è riconosciuto a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda, le due soglie di riferimento, rispettivamente il limite di 2.692 euro o di 1.923 euro.
Invece, se la tredicesima viene erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima, soltanto se il rateo non supera l’importo di 224 euro che è il risultato di 2.692 euro/12, o se il rateo mensile della tredicesima non supera i 160 euro che è la somma risultante da 1.923 euro/12.
La norma esclude i rapporti di lavoro domestico considerata l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quelle ordinarie.

Il cuneo fiscale è una misura di carattere generale a vantaggio dei singoli lavoratori appartenenti a fasce retributive medio – basse e, come tale, non è soggetto alla normativa comunitaria ed alla conseguente autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
Inoltre, nel coordinamento con altri incentivi, l’esonero contributivo, che è un esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per tutto il 2023, nei limiti della contribuzione dovuta, con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.