di Raffaella Pessina, Adriano Zuccaro e Patrizia Penna
L’avvento dell’era digitale ha richiesto un serio adeguamento da parte dell’amministrazione pubblica dei meccanismi organizzativi che sono alla base del suo funzionamento. La percezione è che in Sicilia la pubblica amministrazione regionale faccia più fatica ad accettare la sfida del cambiamento. E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il Governo annuncia nuove assunzioni ma senza obiettivi, risultati né modelli organizzativi digitalizzati ed efficienti. Eppure le regole ci sono. La Giunta Musumeci, con deliberazione n. 422 del 28 novembre 2019 e facendo proprie le disposizioni ministeriali, ha approvato “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021”. La rilevazione dei fabbisogni di personale avviene anche sulla base del Piano triennale della Performance 2020-2022 della Regione, dove si elencano gli obiettivi che si intendono raggiungere ma è qui che casca l’asino: i buoni propositi, infatti, si scontrano con l’amara realtà dei fatti, vale a dire una burocrazia regionale in forte affanno bisognosa di una riforma che riparta da merito, responsabilità e produttività.
In un approfondimento pubblicato la settimana scorsa, il Quotidiano di Sicilia aveva raccolto riportato l’appello del vicepresidente di Sicindustria, Alessandro Albanese, relativo alla necessità di “avviare un piano per la transizione digitale della P.a. con l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi alle imprese e ai cittadini, garantendo interazioni digitali semplici e immediate per ogni servizio fornito”.
“Senza una riforma efficace che intervenga in modo concreto sui tempi e sulle modalità operative della pubblica amministrazione – aveva aggiunto Albanese – la Sicilia rischia di vedere allargarsi sempre di più la forbice che la separa dal resto del mondo”.
Avevamo sentito anche “l’altra campana” e cioè Gianpaolo Simone, segretario regionale Dirsi, il sindacato più rappresentativo della Dirigenza della Regione siciliana che ha attribuito al presidente della Regione, Nello Musumeci la responsabilità “di non aver mai voluto incontrare i sindacati nei tre anni circa di mandato per parlare di merito e produttività del personale della Regione”.
Il Quotidiano di Sicilia ha cercato di ascoltare il parere dell’assessore al ramo, Bernardette Grasso e della dirigente generale dei del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale, Carmela Madonia. Ma le bocche sono cucite.
L’assessore Grasso, attraverso il suo portavoce, ci fa sapere che “non intende intervenire sull’argomento”.
Volevamo semplicemente dare all’assessore l’opportunità di rispondere alle affermazioni del sindacalista Simone. Non siamo riusciti, invece, ad avere alcuna spiegazione o risposta neanche a domande che in realtà erano una richiesta di dati e non di mera opinione politica. Avevamo chiesto, ad esempio, quale sia il tasso di digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, se sono previsti corsi di formazione finalizzati alla riqualificazione del personale, e se i nuovi concorsi annunciati dal governo avrebbero rappresentato l’unica “soluzione” a tutti i mali della burocrazia regionale.
Abbiamo girato le domande al dirigente generale Madonia ma apprendiamo che “i dirigenti non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni e interviste”. È così che la pubblica amministrazione regionale garantisce il dialogo con la stampa e la trasparenza dei dati?
L’unica fonte di informazione dell’assessorato diventa quindi il sito ufficiale dal quale volevamo provare a estrapolare dati sui fascicoli presi in carico e su quelli evasi dai singoli dipartimenti, così da “misurarne” l’efficienza.
Altra brutta sorpresa: “Attualmente non sono in vigore nella Regione Siciliana disposizioni che obbligano ad organizzare, a fini statistici, i dati dell’attività amministrativa svolta”, questa la dicitura in cui ci imbattiamo al momento in cui andiamo ad interrogare la sezione “Amministrazione trasparente” del portale regionale.
Moltissime dunque le informazioni non più soggette a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell’art. 24 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (art. 43, d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97).
Negli anni il Quotidiano di Sicilia ha sempre analizzato e messo sotto la lente d’ingrandimento i dati pubblicati dai vari assessorati. Un lavoro di approfondimento che oggi diventa più complesso. Il citato articolo 24 inseriva “Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività’ amministrativa” e riportava a chiare lettere:” le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati”. E poi: “le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali”.
Un’abrogazione che nuoce gravemente alla trasparenza della pubblica amministrazione e che di fatto rende più difficile il dialogo con i cittadini.
Un veloce accesso agli atti della Pubblica amministrazione da parte del cittadino sembra ancora un miraggio. Eppure, dalla Costituzione in poi, la trasparenza degli atti, così come il diritto di informare e ad essere informati, sono stati regolati con apposite leggi e decreti legislativi.
Tanti i passi in avanti compiuti, se pensiamo che fino ad una decina di anni fa sembrava impensabile per il cittadino consultare atti della pubblica amministrazione. Tuttavia, ancora oggi, la macchina burocratica non sembra pronta per fornire con efficienza questo servizio.
L’elenco delle leggi che tutelano trasparenza, libertà di stampa e accesso agli atti è lungo e lo abbiamo voluto ripercorrere nell’elenco a seguire.
Articolo 21 Costituzione italiana
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Con questo articolo si fondano le basi di una vera democrazia e si sottolinea come nessuno possa arrogarsi il diritto di negare informazioni dovute , “censurando” di fatto informazioni utili ai cittadini.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi esercitabile “nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale”. In alcuni casi la richiesta di accesso agli atti può essere avanzata anche verbalmente e il processo di accesso si deve concludere entro 30 giorni.
Legge 18 giugno 2009, n. 69
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
L’art. 7 della legge n. 69/2009, interviene sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). La nuova formulazione stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e dai principi dell’ordinamento comunitario.
Dlgs. n. 104 del 2 luglio 2010
“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”.
Viene tutelato il diritto di impugnare il diniego o il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi. (Articolo 116).
Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Recita l’articolo 1: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione (…) La trasparenza (…) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Dlgs. n. 97 del 25 maggio 2016,
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del dlg 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Questo decreto fissa ulteriori regole per l’accesso agli atti, in particolare all’articolo 6 recita: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”
Codice penale, articolo 328
Anche il codice penale affronta lo spinoso tema dell’accesso agli atti, prevedendo delle pene per gli inadempienti: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.