ROMA – L’articolo 7-sexies della Legge 27 Luglio 2000 (lo Statuto dei diritti del Contribuente), introdotto con il Decreto Legislativo n. 119 del 30 dicembre 2023 ed in vigore dal 18 gennaio scorso, affronta, per la prima volta, la questione riguardante i “vizi delle notificazioni” ed afferma , più precisamente, che “1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento. 2. L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”.
Forse, in questo modo, inserendo le norme sulle notifiche tributarie nello Statuto dei diritti del Contribuente, il Governo, che ha redatto la disposizione, ha voluto rafforzarne l’importanza anche rendendola più autonoma rispetto alla normativa generale contenuta nel Codice di Procedura civile e nel Diritto Amministrativo.
Per la verità sull’argomento delle notifiche fiscali le norme applicabili sono diverse, principalmente gli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile e l’articolo 60 del Dpr 600 del 1973, ma anche la legge n. 890 del 1982, ed altre disposizioni tra cui il Dpr n. 655/1982, i decreti del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008 riguardanti le “condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale” e del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001.
C’è pure una giurisprudenza “infinita”, sia di merito che di legittimità, per non contare quella della Corte Costituzionale (n.258 del 22 novembre 2012), riguardante la necessità della così detta “raccomandata informativa” del deposito dell’atto presso la casa comunale).
Norme che hanno reso la materia estremamente contorta e difficile, tanto da far diventare la giurisprudenza sull’argomento quella che, in assoluto, impegna più di tutte le Corti di Giustizia di primo e secondo grado, ed anche la Corte di Cassazione.
Ora interviene il “nuovo” Statuto dei diritti del Contribuente per precisare, con il citato articolo 7 sexies, qualcosa che, ad un osservatore attento, non sembra contenga disposizioni che chiariscono definitivamente la materia.
Non credo che qualcuno abbia mai messo in dubbio che la mancanza di almeno uno degli elementi costitutivi della notifica e della “relata” da parte del soggetto notificatore renda nulla la notifica. Non credo che qualcuno abbia mai messo in dubbio che una notifica effettuata nei confronti di un soggetto sbagliato, o – peggio ancora – inesistente o addirittura estinto, o comunque privo di collegamento con l’effettivo destinatario, possa essere considerata regolare.
Nessuno ha mai messo nemmeno in dubbio, quanto meno in presenza di irregolarità formali, che in caso di impugnazione di un atto nullo perché irregolarmente notificato, la notifica diventa regolare per il raggiungimento del suo scopo (la legale conoscenza da parte del destinatario, che in questo caso ha presentato ricorso).
I dubbi, invece, esistono, e continuano ad esistere, in altre circostanze che il “nuovo” legislatore forse non ha tenuto in considerazione.
Ancora, infatti, non risulta, infatti, chiara (o perlomeno è certamente discutibile) l’efficacia di una notifica tramite il servizio postale, avvenuta però, non attraverso il Servizio Postale Nazionale, ma attraverso una ditta privata, seppure autorizzata.
Non risulta chiaro, a meno che non si voglia far rientrare il caso nella nuova disposizione in commento (l’articolo 7 sexies, comma 1), se la consegna (ex art. 139 CPC, secondo il quale “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.”) a persona che semplicemente si dichiara, senza esserlo, di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio, sia valida.
Finora, in quest’ultimo caso, si è considerato sufficiente quanto dichiarato dalla persona (diversa dall’effettivo destinatario dell’atto) in sede di “verbalizzazione“ fatta dal soggetto notificante attraverso la “relata”.
Si è molto discusso, ma non si è mai pervenuto, però, ad una risposta univoca e chiarificatrice, tale da portare certezza su questo principio, ossia se, in realtà, la semplice acquisizione della dichiarazione della persona trovata nel domicilio del destinatario, sia considerare corretta oppure sia necessaria un’indagine più approfondita del notificatore.
Ora, però, la questione potrebbe farsi rientrare nel 1^ comma del più volte citato nuovo articolo 7 sexies, e segnatamente laddove viene detto, al primo comma, tra l’altro, che la notificazione è inesistente quando i consegnatari sono soggetti “totalmente privi di collegamento con il destinatario”.
Ecco, questa potrebbe essere una vera novità. Probabilmente, il legislatore ministeriale, con la sua “legge delegata”, ha voluto avvicinare il concetto di conoscenza legale dell’atto alla conoscenza effettiva.
Per cui, una volta accertato, anche attraverso le prove fornite dal contribuente destinatario dell’atto, che la persona alla quale è stato consegnato il plico non è “persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, si potrebbe considerare verificata l’ipotesi di consegna a soggetto “totalmente privo di collegamento con il destinatario” e, pertanto, se l’irregolarità della notifica non viene sanata con l’impugnazione dell’atto, ma – ad esempio – emerge al momento della notifica dell’atto successivo (per esempio cartella di pagamento), la notifica è nulla e, pertanto, assolutamente priva di efficacia.
Speriamo che la questione delle notifiche, a persone fisiche, a persone giuridiche, a soggetti residenti all’estero, anche tramite servizio postale, Pec, ecc., venga realmente resa più semplice e chiara.
Diversamente, nonostante la riforma, avente essenzialmente l’obiettivo di semplificare la vita dei contribuenti, avrà fallito l’obiettivo, per cui, probabilmente, saremo costretti ad attendere altri cinquanta anni per avere un fisco veramente accessibile da tutti, senza complicazioni, con pochi ricorsi e senza la spada di Damocle delle sanzioni in caso di errori dei contribuenti in buona fede.