PALERMO – A protezione della salute e dell’ambiente, sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro per la rimozione dell’amianto dalle abitazioni. Il bando, che aveva la scadenza fissata al dicembre scorso, ha subito, su richiesta del dipartimento regionale della Protezione Civile, una proroga al prossimo 30 giugno; fino a tale data, infatti, sarà possibile effettuare la comunicazione relativa all’esistenza di tali manufatti, nella certezza, si legge nel decreto “che la riapertura del bando certamente produrrà effetti positivi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini”.
I destinatari del bando sono i proprietari di unità immobiliari, anche all’interno di condomini, destinate a civile abitazione, accatastate con codici A/1,A/2,A/3,A/4,A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A11, C/2, C/6 C/7 e F/5, ubicate nella regione. Sono oggetto del contributo regionale a fondo perduto le spese sostenute per interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto. Si tratta, in particolare, di coperture in cemento-amianto, manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici come canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi, pavimenti in vinyl-amianto, manufatti in amianto friabile e materiali presenti in aree private, purché non si tratti di rifiuti abbandonati.
Sono esclusi dal contributo gli interventi concernenti le opere di ripristino e la realizzazione e messa in opera di manufatti sostitutivi, la quota degli interventi che hanno beneficiato, all’atto della presentazione della rendicontazione, di altre agevolazioni pubbliche, come l’ecosisma bonus o il bonus ristrutturazione edilizio; ancora, gli interventi relativi a immobili utilizzati quali beni strumentali per lo svolgimento dell’attività professionale.
Gli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto devono essere effettuati esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria 10 dell’albo gestori ambientali, così come il loro trasporto per lo smaltimento deve essere effettuato da imprese iscritte alla categoria 5 dell’albo gestori ambientali.
Il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi ammissibili; con riferimento a ciascuna unità immobiliare il contributo massimo erogabile non può, comunque, superare l’importo di 5 mila euro; per gli interventi relativi a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile a ciascun condomino non può superare l’importo di 2.500 euro per unità immobiliare, nel limite massimo complessivo di 30 mila euro per condominio.
L’amianto è stato un materiale ampiamente utilizzato nell’edilizia trovando un vasto impiego particolarmente come isolante o coibente e, secondariamente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici, fino al secolo scorso, quando ne sono stati scoperti gli effetti dannosi sulla salute e sull’ambiente. Attualmente l’impiego è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti, all’interno degli edifici può avvenire per lento deterioramento di materiali che lo contengono.
I rischi maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più profonde del polmone possono rimanere nei polmoni per diversi anni, anche per tutta la vita. La presenza di queste fibre estranee all’interno dei polmoni può comportare l’insorgenza di malattie come l’asbestosi, il mesotelioma ed il tumore dei polmoni.