ROMA – Quando si apre la successione, il chiamato può accettare l’eredità, sia in maniera espressa che tacita. Ma, anche se c’è un testamento, può rinunciare di accettarla, ed in questo caso, ai sensi dell’articolo 519 e seguenti Codice civile, occorre necessariamente una dichiarazione scritta da farsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale.
Con tale atto, il “chiamato” manifesta la sua volontà di rinunciare all’eredità. I casi più frequenti di rinuncia all’eredità sono quelli caratterizzati da debiti, anche tributari, che eccedono il valore del patrimonio relitto.
Sul termine entro il quale la rinuncia all’eredità va fatta la legge non dispone nulla.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, pertanto, la rinuncia va effettuata entro 10 anni dall’apertura de… Per consultare tutto l’articolo abbonati cliccando sul link