«D’ora in poi in Italia i risarcimenti per le vittime della strada potranno essere richiesti da tutti coloro che amavano davvero i loro cari morti in un incidente. Quindi, non più solo genitori e fratelli, ma anche nonni, zii, cugini e migliori amici».
Lo dice Alberto Pallotti, presidente dell’AIFVS, l’Associazione Familiari e Vittime della Strada Odv, commentando una sentenza della Corte di Cassazione con la quale, tra l’altro, nel quantificare l’entità dei risarcimenti per il danno da perdita parentale, cioè la sofferenza patita per la perdita di una persona cara, si dà il via libera all’uso delle tabelle di Roma invece che quelle di Milano. La sentenza risale allo scorso mese di settembre. Nel decidere una causa, i giudici romani hanno ritenuto i parametri previsti dalle tabelle di Roma più oggettivi rispetto a quelle di Milano.
Ma che cosa sono queste tabelle? La questione è un po’ tecnica e riguarda le modalità con le quali in ambito processuale vengono quantificati i risarcimenti del danno non patrimoniale. Al fine di evitare la disomogeneità tra i criteri adottati dalle varie corti di merito, sono state predisposte le tabelle di Milano e Roma. Si tratta, dunque, di documenti paranormativi, utilizzabili da tutti gli operatori del diritto per poter calcolare l’ammontare del danno non patrimoniale, per esempio nel caso di incidenti stradali.
L’avvocato Davide Tirozzi, convenzionato con l’AIFVS, spiega che le tabelle di Milano «prevedono un massimo e un minimo, lasciando la discrezione sul risarcimento da determinare al giudice, al liquidatore e alle parti. Quelle di Roma, invece, si basano su un calcolo più oggettivo, basato sull’attribuzione di un determinato punteggio che varia a seconda dell’età delle vittime, dei genitori e degli aventi diritto. I punti attribuiti tengono conto anche di alcune circostanze, come la convivenza, la sua durata, e tutta una serie di parametri più oggettivi. I punti vengono poi trasformati in risarcimento».
Ma non è tutto: le tabelle di Roma, infatti, ampliano lo spettro dei soggetti risarcibili. Spiega Tirozzi: «Le tabelle di Milano riconoscono solo i genitori, i nonni e i fratelli come soggetti aventi diritto al risarcimento. Quelle di Roma, invece, includono anche gli zii e i cugini, sempre con il metodo dei punteggi e attuando delle sottocategorie. Quindi, un genitore avrà diritto a un risarcimento maggiore rispetto a uno zio».
«Volendo analizzare le tabelle», continua Tirozzi, «si riscontrano alcune piccole differenze: Milano riconosceva un massimale a un genitore di € 370.000 circa, invece Roma mi sembra che arrivi, ai massimi del risarcimento, a € 330/350.000. In realtà, si perde qualcosa in punti di risarcimento, ma sicuramente si guadagna nell’ambito della certezza, dell’equità e dei soggetti risarcibili».
Entusiasta della novità Alberto Pallotti, che dice: «Con questa sentenza siamo di fronte a una svolta per quanto riguarda il risarcimento del danno, che ci pone all’avanguardia in Europa e forse nel mondo. Noi ci battiamo da anni, insieme ai familiari delle vittime, per far capire che sono degni di risarcimento da parte delle assicurazioni non solo i parenti stretti come i genitori e i fratelli, ma anche i nonni, gli zii, i cugini e i migliori amici.
Grazie a questa importante pronuncia della Cassazione, non dovrebbero più verificarsi problemi come quello che ha visto protagonista lo zio di una delle 17 vittime del bus pieno di studenti ungheresi schiantatosi contro un pilone dell’autostrada A4 il 20 gennaio 2017. Essendo solo uno zio, per le tabelle di Milano non avrebbe avuto diritto al risarcimento».
In tema di risarcimenti, l’AIFVS si batte anche per l’istituzione del meccanismo della rendita al posto della quota capitale. Spiega Pallotti: «Non è possibile che lo Stato non si sia ancora reso conto che il risarcimento del danno non è come vincere la lotteria. Non ci sono soldi che possano ripagare la perdita di una vita. Mettere molto denaro, tutto insieme, nelle mani delle vittime, a mio avviso è più dannoso che utile. Sarebbe, invece, più dignitoso dare una rendita, chiaramente proporzionale al risarcimento effettivamente dovuto, che rispetti tutti i meccanismi di cui oggi l’Inail tiene conto, come l’età, la prospettiva di vita, la reversibilità, calcolando anche gli interessi della cifra di quota capitale che doveva essere pagata al momento dell’incidente del proprio congiunto. Nel caso in cui il familiare designato non potesse più ricevere questa cifra, essa non dovrebbe andare persa, ma essere riconosciuta ai parenti fino al raggiungimento della cifra globale. Una parte della cifra al mese è sempre meglio di un risarcimento intero subito, perché sono soldi che arrivano troppo in fretta e che vengono consumati velocemente, lasciando ancora di più il vuoto».