Dalla parte dei cittadini

Il rispetto del “decoro architettonico” nell’edificio condominiale

La legge e la giurisprudenza prevedono che ciascun condomino – per fini propri e per trarre ogni possibile utilità – possa utilizzare la cosa comune a condizione che ciò avvenga innanzitutto nel rispetto dell’art. 1102 del C.c., cioè a dire purché “non venga alterata la destinazione” e purché “venga consentito l’uso paritetico della cosa comune anche agli altri condomini”.

Se così è, non si può ritenere violato detto uso quando, in un palazzo, il singolo condomino si serva del bene comune per trarre ogni possibile utilità. Tuttavia, però, a tutto questo c’è un ulteriore ed invalicabile limite, che è costituito dal cosiddetto “rispetto del decoro architettonico”.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza di merito, emessa dalla Corte di Appello di Roma, la quale aveva condannato un condòmino a rimuovere la canna fumaria – che in precedenza aveva installato sulla facciata esterna dell’edificio – giustificando la decisone con il fatto che la predetta tubazione – alterava vistosamente il decoro architettonico del palazzo (Cass. Civ. sent 26 Maggio 2021 n. 14598).

Va infine detto che ove l’utilizzazione di una parte comune dell’edificio venga autorizzata dall’assemblea condominiale, ciò non esclude che il singolo condomino possa opporsi alla delibera, se l’opera realizzata violi il predetto “principio del decoro architettonico”.