ROMA – Con un comunicato stampa del 7 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda ai contribuenti interessati la prossima scadenza del 30 aprile 2023, data entro la quale dovranno essere presentate telematicamente le domande di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 251 della Legge 197 del 29/12/2002, per le somme iscritte a ruolo (carichi affidati all’agente della riscossione) nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2002. Per gli altri debiti, iscritti a ruolo fuori dal cennato periodo, niente da fare.
Si tratta, quello del prossimo 30 aprile, di una scadenza che, contrariamente a tutte le altre definizioni agevolare contenute nella legge di Bilancio per il 2003, non ha avuto alcuna proroga con il recente “Decreto Bollette”, il D.L. 34 del 30 marzo scorso).
Quindi, ben venga il richiamo della “Riscossione” sulla necessità di attenzionare la predetta scadenza. Addirittura, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sollecita gli interessati a presentare l’istanza il più presto possibile, temendo che, negli ultimi giorni, possano esserci rallentamenti dei sistemi informatici.
La domanda di Definizione agevolata, telematica, così come ricorda pure l’Agenzia, può essere presentata in pochi passaggi, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
Accedendo nella propria area riservata il contribuente può facilmente presentare la dichiarazione di adesione selezionando, con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda.
Comunque, sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è disponibile un apposito servizio che consente di ottenere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.
Accedendo alla citata definizione agevolata (“rottamazione”), dovranno essere versati soltanto il debito residuo, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio.
Per le multe stradali la definizione comporta il pagamento dell’importo richiesto, ma senza interessi e aggio.
Entro il 30 giugno 2023, comunque, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente che ha presentato tempestivamente l’istanza di definizione, le somme complessivamente da pagare e confermando le eventuali rate richieste, unitamente ai moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Con il citato comunicato stampa, l’Agenzia ricorda pure che non rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
La data di scadenza del versamento è quella prevista dal comma 232, ossia il 31 luglio 2023, salve le ipotesi di richiesta di rateizzazione di cui al medesimo comma 232 della legge 197/23, con interessi del 2% annui. In caso di rateizzazione, le prime due rate (con scadenza rispettivamente il 31/7/23 ed il 30/11/23) dovranno essere pari, ciascuna, al 10% del dovuto.