ROMA – Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dall’articolo 125 del decreto legge Rilancio (dl n. 34/2020).
L’articolo 125 del Decreto legge Rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
– la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno d’imposta 2020.
I beneficiari del credito d’imposta sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta per spese di sanificazione sono le seguenti:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;
– la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili al credito d’imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’aria riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e riceverà risposta di ricevuta entro cinque giorni. È inoltre possibile comunicare l’opzione, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile”.
Inoltre è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche la Circolare 20/E del 10 luglio 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5) con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sul credito d’imposta in oggetto.