PALERMO – Due nuovi elenchi regionali, che andranno a raccogliere le aziende agricole siciliane che esercitano l’attività di enoturismo da una parte e di oleoturismo dall’altra. Un riconoscimento di eccellenza, un segnale di qualità che andrà ad orientare tutti quei turisti che verranno a godere non soltanto del sole, della cultura e della bellezza della terra siciliana, ma anche dei suoi sapori e profumi.
Il dipartimento regionale dell’agricoltura, a firma del dirigente generale Dario Cartabellotta, ha pubblicato gli schemi della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, sia per l’oleoturismo che per l’enoturismo. La documentazione, già trasmessa ai Comuni di competenza da parte delle aziende agricole interessate, andrà inviata anche al Servizio 3 del dipartimento regionale dell’Agricoltura.
Le aziende agricole in possesso dei requisiti morali, professionali e standard minimi previsti nello schema di Scia e nella relazione specifica, come si legge nel decreto, verranno inserite nel rispettivo elenco regionale e potranno fregiarsi del logo regionale, che verrà predisposto e ufficializzato con un provvedimento successivo.
L’istituzione dell’elenco dedicato all’oleoturismo prende le mosse dal decreto entrato in vigore il 26 gennaio 2022, emesso dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che indica le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per “l’esercizio dell’attività oleoturistica”. Sono considerate attività oleoturistiche quelle svolte nei luoghi di produzione o trasformazione dell’olio, rivolte alla formazione sulle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche Dop e Igp.
L’attività formativa può svolgersi anche all’interno di frantoi e oliveti, organizzando la raccolta dimostrativa delle olive, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere. Si possono organizzare degustazioni del prodotto e venderlo, anche in abbinamento ad alimenti, senza però andare a ricadere nell’ambito della ristorazione.
Per l’attività enoturistica si fa riferimento all’articolo 1, comma 502 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205: si parla di enoturismo per tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino. Sono comprese, quindi, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, la visione e spiegazione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la divulgazione della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere. Anche in questo caso, si potrà far degustare e vendere il prodotto.
Sia per l’enoturismo che per l’oleoturismo, sono previsti dei requisiti minimi da soddisfare: innanzitutto, l’apertura settimanale di almeno tre giorni, un sistema informatico per la prenotazione delle visite, la presenza di un cartello all’ingresso dell’azienda, che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate.
In azienda deve essere disponibile materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine e sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività.
Tra le altre cose, si richiede la presenza di personale competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.